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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2012 alle ore 19:07.

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Si introduce, a favore di tutti i lavoratori - per quanto il fenomeno riguardi prevalentemente le lavoratrici - la disposizione volta a contrastare la pratica delle cosiddette "dimissioni in bianco". Le modalità sono state semplificate rispetto a quelle previste dall'abrogata legge 188/2007, e senza oneri per il datore di lavoro e il lavoratore. Viene rafforzato il regime della convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri. La convalida è estesa anche all'ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che precedentemente veniva utilizzata per aggirare la disciplina delle dimissioni. Si estende da uno a tre anni di vita del bambino (con corrispondenti adeguamenti per l'ipotesi di adozione o affidamento, anche internazionale) il periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro per poter acquisire efficacia. Resta inalterato, invece, il periodo del divieto di licenziamento e il periodo, che è sempre di un anno dalla nascita del bambino, previsto dall'articolo 55, comma 1, del Dlgs 151/2001, entro il quale le dimissioni, se rese dalla lavoratrice o dal lavoratore che fruisca del congedo di paternità, danno luogo alla spettanza delle indennità previste per il caso di licenziamento, cioé in pratica all'indennità sostitutiva del preavviso, come se si tratti di dimissioni rese per giusta causa. Ai fini dell'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale, la volontà risolutoria deve essere espressa attraverso modalità per accertare l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro. Ci sono modalità alternative: la prima contempla che le parti possano rivolgersi al servizio ispettivo del ministero del Lavoro per la convalida; la seconda riguarda la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore è già tenuto a inviare al Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 21 della legge 264/1949. Altre modalità, sempre funzionali alla sempliiicazione, potranno essere individuate con decreto ministeriale anche in funzione dell'evoluzione dei mezzi tecnologici e informatici. È prevista una sanzione amministrativa in caso risulti l'abuso del foglio tirmato in bianco, fermo restando l'eventuale applicazione della sanzione penale, se si riscontrano gli estremi di reato. Qualora emerga evidenza di dimissioni in bianco, le dimissioni sono da considerarsi licenziamento discriminatorio, con tutte le conseguenze del caso.

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