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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2012 alle ore 19:11.

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Prevista la creazione di una comice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro, sulla falsa riga di quanto previsto dai fondi di solidarieta ex legge 662/1996. Le aziende potranno stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati a incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Possono accedere alla tutela aggiuntiva i lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni, sulla base della normativa vigente. Dal canto loro, le aziende dovranno presentare idonee garanzie (ad esempio. fidejussione bancaria). Sul fronte della procedura sarà necessaria una domanda all'lnps, che effettua l'istruttoria per controllare la presenza dei requisiti in capo al lavoratore e al datore di lavoro. L'azienda ha l'obbligo di versare mensilmente all'lnps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. La prestazione sarà di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti. La contribuzione Ivs sarà parametrata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni. Per gli esodi fino al 2016, il primo periodo può essere coperto (per i lavoratori licenziati con procedura di mobilità) dall'indennità di mobilità, fermo restando il requisito di 4 anni dal momento dell'esodo a quello del pensionamento. Contestualmente alla progressiva riduzione dell'indennità di mobilità e della corrispondente aliquota, sarà previsto che la parte di tale aliquota via via liberata possa essere destinata, previo accordo tra le parti, a un fondo di solidarietà per il finanziamento parziale di prestazioni complementari all'Aspi. Resta ferma la condizionalità della fruizione dell'Aspi e delle altre prestazioni di sostegno al reddito. Analogamente potrà essere disposto in relazione all'indennità di disoccupazione speciale in edilizia.

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