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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2012 alle ore 19:12.
Il nuovo testo dell'articolo 18 prefigura, fondamentalmente, l'articolazione fra tre regimi sanzionatori del licenziamento individuale illegittimo, a seconda che del licenziamento venga accertata dal giudice: a) la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante; b) l'inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (licenziamenti cosiddetti soggettivi o disciplinari); c) l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro (licenziamenti cosiddetti oggettivi o economici). Poiché la motivazione attribuita al licenziamento dal datore di lavoro diviene molto importante, viene resa obbligatoria l'indicazione dei motivi nella lettera di licenziamento. Si leggano anche le voci: licenziamenti discriminatori, licenziamenti soggettivi o disciplinari, licenziamento oggettivi o economici.
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