Giovani e occupazione, come si accede al mondo del lavoro
di Alessandro Rota Porta27 giugno 2012
2. Stipendio base per i cocopro (art 1 – c 23)
(Corbis)
Gli interventi su questa forma contrattuale sono stati tra quelli che hanno acceso maggiormente il dibattito sulla riforma: il legislatore ha puntato a introdurre alcuni paletti per arginare la diffusione "non genuina" del lavoro a progetto. In particolare sono tre le principali novità: in primis, il vincolo secondo il quale il progetto deve essere strettamente correlato a un risultato finale e non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Peraltro l'attività di collaborazione non può comportare compiti puramente esecutivi o ripetitivi. In secondo luogo, la riforma ha previsto il "compenso minimo", che dovrà essere determinato da appositi Ccnl ovvero essere di misura non inferiore a quanto già fissato dai vigenti Ccnl per profili analoghi. Infine il recesso prima della scadenza potrà avvenire solo per giusta causa o per inidoneità professionale del collaboratore. Se il rapporto di lavoro a progetto si svolgerà con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti, il rapporto sarà considerato a titolo subordinato, fin dalla sua costituzione (salva prova contraria del datore di lavoro).
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