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Decreto spending review: l'Abc in 187 voci, dal no alle discriminazioni delle Pmi negli acquisti della Pa alle chance per i vincitori di concorso

Via libera della Camera alla spending review. Il provvedimento viene convertito in legge.Tra le misure previste, la sospensione dell'aumento dell'Iva fino al 30 giugno 2013 e la possibilità di andare in pensione con i vecchi requisiti per altri 55mila lavoratori esodati. Scatta poi la stretta su dirigenti e dipendenti della Pa. Le Regioni in disavanzo finanziario possono anticipare l'aumento dell'addizionale Irpef, al via il taglio del fondo sanitario nazionale e dei posti letto negli ospedali. Prende forma il riordino delle Province, arrivano le città metropolitane. Ecco più nel dettaglio le novità del provvedimento

14. S – dalla Salute alle Spese urgenti e indifferibili

Salute, fondo per i farmaci innovativi (articolo 15, commi 8-11). All'inizio di ogni anno l'Aifa attribuisce a ciascuna azienda farmaceutica budget previsivi, distinti per i farmaci equivalenti e per quelli ancora coperti da brevetto, sulla base dei volumi e dei prezzi dell'anno precedente. Le risorse aggiuntive che derivano dal tetto di spesa legata alla crescita del finanziamento del Ssn e da quelle liberate per effetto delle decadenze di brevetto previste per l'anno in corso sono utilizzate per l'80% per costituire un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi autorizzati in corso d'anno, per un 10% dall'Aifa ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda, mentre il residuo 10% costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico. L'Aifa segnala al ministro della Salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono impiegati e dell'entità numerica dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea (livelli essenziali di assistenza) e il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti controllano annualmente che le Regioni abbiano provveduto a garantire l'attivazione e il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro (sottoposti a monitoraggio da parte dell'Aifa) e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso (a carico delle aziende farmaceutiche interessate ed in favore del paziente).

Salute, fornitura dispositivi medici (articolo 15, comma 13, lettera f). Per quanto riguarda i dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012 è prevista una riduzione del 5% degli importi relativi a tutti i contratti di fornitura. Dal 2013 il tetto per l'acquisto di dispositivi è rideterminato al 4,9% del fabbisogno sanitario nazionale e a decorrere dal 2014 al valore del 4,8 per cento. Per contenere la spesa per il personale del Ssn, le risorse disponibili per il triennio 2013- 2015 non possono superare il fabbisogno del 2004, ridotto dell'1,4 per cento. Le misure di contenimento coinvolgono anche il personale convenzionato Ssn (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta). Per premiare le regioni giudicate "virtuose" nella gestione dei bilanci sanitari, dal 2013 è istituita una quota premiale, pari allo 0,25% del finanziamento del Ssn. Al fine di consentire una corretta programmazione della spesa sanitaria, dal 2013, sono previste a regime le anticipazioni di tesoreria a carico del finanziamento regionale del Ssn.

Salute, nuove tariffe massime per prestazioni ospedaliere (articolo 15, commi da 15 a 19). Vengono previste nuove tariffe massime per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali delle strutture sanitarie accreditate. Il ministro della Salute, di concerto con quello dell'Economia, sente la Conferenza Stato-Regioni e, successivamente, emana un decreto entro il 15 settembre 2012, per stabilire le tariffe massime per assistenza ospedaliera e ambulatoriale che le regioni e le province autonome pagano alle strutture accreditate pubbliche e private. La tariffa massima, determinata sulla base dei costi disponibili e dei tariffari regionali, è finalizzata al contenimento della spesa e del recupero dei margini di inappropriatezza esistenti e costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. Le nuove tariffe massime sono tassative per le regioni in piano di rientro, mentre le regioni in equilibrio economico hanno facoltà di fissare tariffe massime superiori, la cui differenza rimane carico dei propri bilanci.

Salute, Policlinico Umberto I di Roma (articolo 23, comma 12 sexies). Via libera alla riassegnazione delle somme non utilizzate dal commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma per chiudere le pendenze in essere.

Salute, prescrizione farmaci generici (articolo 15, comma 11 – bis). Il medico di medicina generale, in caso di prima diagnosi di una patologia cronica o in presenza di un primo episodio di patologia non cronica e a fronte del possibile utilizzo di più medicinali equivalenti, deve indicare sulla ricetta del Ssn la denominazione del principio attivo utilizzabile, senza indicare alcun farmaco specifico. Il medico ha comunque la facoltà di indicare un medicinale specifico a base dello stesso principio attivo; affinché tale indicazione sia vincolante per il farmacista, l'indicazione del medico della non sostituibilità del farmaco prescritto deve essere obbligatoriamente corredata da una sintetica motivazione. La regola è che il farmacista è sempre tenuto a sostituire il medicinale prescritto con un medicinale corrispondente di prezzo inferiore, ma ci sono tre eccezioni: il medico dichiara in prescrizione la non sostituibilità del farmaco; c'è una diversa richiesta del paziente; non esistono in commercio medicinali a prezzo più basso.

Salute, prestazioni specialistiche fornite da privati accreditati (articolo 15, comma 14). Per ridurre la spesa annuale delle prestazioni specialistiche e ospedaliere, fornite da privati accreditati, il livello di spesa del 2011 è diminuito dello 0,5% per il 2012, dell'1% per il 2013 e del 2% a decorrere dal 2014. Al fine di garantire un quadro certo di riferimento, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite dalle strutture accreditate al Ssn, sono stabilite con decreto interministeriale, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto fino al 31 dicembre 2014.

Salute, razionalizzazione spesa farmaceutica territoriale (articolo 15, commi 1 – 6). Per quanto riguarda la spesa farmaceutica territoriale, vengono incrementati i titoli degli sconti dovuti al Ssn dai farmacisti e dalle aziende farmaceutiche sui medicinali di fascia A erogati in regime di Ssn. Per quest'anno, il tetto per la spesa farmaceutica territoriale (a livello nazionale e in ogni regione) viene abbassato al 13,1 per cento. Dal 2013, invece, decresce fino all'11,35 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere ridefinito con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento sulla spending review. In caso di mancato accordo si provvede con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Salute, tetto alla farmaceutica ospedaliera (articolo 15, comma 7). Dal 2013, il tetto della farmaceutica ospedaliera (a livello nazionale e in ogni regione) viene portato a 3,5 punti percentuali. In caso di un suo sforamento, il ripiano è a carico delle aziende farmaceutiche per una quota pari al 50% del valore eccedente il livello nazionale. Le aziende effettuano versamenti (pay-back) alle regioni e alle Province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Ssn, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale. Il restante 50% dello sforamento rimane a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti. Resta fermo che non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Sanità, posti letto: riduzione standard (articolo 15, comma 13 lettera c). Per l'assistenza ospedaliera, viene prevista una riduzione dello standard di posti letto: dai quattro posti letto per mille abitanti si passa a un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Il tasso di ospedalizzazione viene ridotto dall'attuale valore di 180 per mille abitanti al valore di 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito ai ricoveri diurni (Day Hospital). A tal fine, entro il 31 ottobre 2012, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, un regolamento, adottato con decreto interministeriale, fissa gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. I conseguenti provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome entro il 31 dicembre 2012 sulla base del regolamento ministeriale e tenendo conto della mobilità interregionale. La riduzione dei posti letto è a carico delle strutture pubbliche per una quota non inferiore al 50 per cento, conseguita esclusivamente attraverso la riduzione di unità operative complesse.

Sanità, razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi (articolo 15). Riduzione del livello del fabbisogno del Ssn (e del finanziamento correlato) pari a 900 milioni per il 2012, a 1.800 milioni per il 2013, a 2.000 milioni per il 2014 e 2.100 milioni a decorrere dal 2015. Queste riduzioni di spesa vanno recepite dalle regioni e dalle province autonome, con intesa di riparto del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie del Ssn, da stipularsi entro il 30 settembre 2012, con riferimento al 2012, ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento al 2013 e agli anni seguenti.
Scatta già da quest'anno la riduzione del 5% degli importi e delle prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti del Ssn. Gli stessi enti del Ssn, o per loro le regioni e le province autonome, saranno tenuti ad avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Scuola, attribuzione di dirigenti ad aree geografiche con specialità linguistica (articolo 14, comma 16). Norma interpretativa: ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici, per "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica" si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera (e non quelle in cui vi sono minoranze linguistiche riconosciute ex legge 482/99). Questa interpretazione si rende opportuna in quanto alcune regioni estendono il significato di "specificità linguistica" anche a territori dove si parla un particolare dialetto, utilizzando la legge 482/99 (norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tra cui il friulano, l'occitano e il sardo).

Scuola, cedolino unico e supplenze brevi (articolo 7, commi 37, 37 bis, 37 ter e 38). Con una modifica alla disciplina di alcuni fondi istituiti nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione dal 2007 si dispone che negli stessi fondi confluiscano ulteriori risorse disposte a favore del settore istruzione. Quanto al pagamento delle competenze accessorie al personale scolastico - finora gravante su uno dei suddetti fondi - si prevede l'estensione della disciplina del cosiddetto "cedolino unico" anche al personale incaricato di supplenze brevi. Previsto, inoltre, un monitoraggio sul conferimento delle stesse supplenze.

Scuola, delega di compiti ai docenti (articolo 14, comma 22). Disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 5 del Dlgs 165/01: la delega di compiti ai docenti, da parte del dirigente scolastico, non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui i docenti godano dell'esonero o del semiesonero. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso l'istituzione scolastica interessata (articolo 88 del Ccnl relativo al personale scolastico).

Scuola, insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato (articolo 14, comma 14). Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto della legge 124/99) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale) transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto. Il transito è effettuato con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge sulla spending review, convertito in legge. Il personale è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Scuola, personale docente: agevolazioni previdenziali (articolo 14, comma 20-bis). Per il personale docente non riutilizzabile viene prevista una deroga alla normativa vigente in materia di requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici (a condizione però che maturi i requisiti entro il 31 agosto). In particolare, diventa possibile collocare in quiescenza queste persone dal 1° settembre 2013 applicando le disposizioni previgenti al Dl 201/2011 (le cosiddette "finestre"), nel caso in cui lo steso personale maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31.

Scuola, riduzione organici Afam (articolo 2, comma 4). Confermata, per il comparto Scuola ed Alta formazione artistica e musicale (Afam) l'applicazione delle specifiche discipline di settore in materia riduzioni degli organici.

Scuola, soppressione contabilità speciali (articolo 7, commi 39 e 40).
A partire dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali su cui affluiscono le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche non saranno più alimentate, e verranno soppresse a decorrere dal 2016. Le somme disponibili saranno quindi riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del ministero dell'istruzione. Disposta l'acquisizione all'erario della somma di 30 milioni di euro nel 2012 a valere sulle predette contabilità speciali scolastiche.

Scuola, spese per il servizio mensa (articolo 7, comma 41). Disposto che il contributo agli Enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica per gli insegnanti sia assegnato direttamente agli enti locali (dunque, non più alle scuole) in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa (e non più, come ora, in base al numero dei pasti effettivamente erogati), con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

Scuola, transizione dei docenti dichiarati non idonei all'insegnamento nei ruoli Ata (articolo 14, commi 13 e 15). Per ridurre il fabbisogno di supplenti Ata, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Serve però un decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza (vengono prese in considerazione le sedi indicate dal richiedente) o su posti di un'altra provincia (deve esserci la richiesta dell'interessato). Questo personale mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione in questi ruoli, poi, queste persone transitare presso amministrazioni pubbliche. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica della Asl è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente o su posti di altra provincia.

Scuola, utilizzo dei docenti in esubero (articolo 14, commi 17-20 e comma 21). Novità per il personale docente a tempo indeterminato (attualmente 10mila persone) che, al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulta in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio. Questi docenti sono utilizzati nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato: su posti rimasti disponibili in altri gradi di istruzione o altre classi di concorso; su posti di sostegno; su frazioni di posto; su posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico; per la copertura di supplenze brevi e saltuarie. Le assegnazioni sono effettuare dai dirigenti scolastici, sulla base di un piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali. Il dipendente assegnato a un posto percepisce, per la durata dell'utilizzazione, lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, se superiore a quello già in godimento. Nel caso di supplenze brevi e saltuarie, la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, utilizzando la dotazione finanziaria a tal fine assegnata. Negli altri casi, la differenza è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Scuole all'estero, riduzione del personale (articolo 14, commi 11 e 12). Viene ridotto il personale del Miur messo a disposizione della Farnesina per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all'estero (meno 30 persone). La stretta interessa anche quello impegnato presso le stesse scuole italiane all'estero, gli istituti europei e le istituzioni scolastiche e universitarie estere (quelle, cioè che, disciplinate in base alla legislazione dello Stato ospitante, prevedano la presenza di docenti di lingua e cultura italiana retribuiti dal Miur in base, ad esempio, ad accordi bilaterali in materia di scambi culturali). In questa seconda ipotesi, sono 776 i posti in meno. Fino al raggiungimento del limite delle 624 unità, non possono più essere indette nuove selezioni per il personale da destinare all'estero, né si possono più rinnovare i relativi comandi o fuori ruolo. La riduzione avverrà fra l'anno scolastico 2012/2013 e quello 2016/2017, man mano che scadranno gli attuali collocamenti fuori ruolo e comandi che hanno durata quinquennale.

Scuole Pa, riforma sistema reclutamento dirigenti e funzionari (articolo 11, comma 1). Autorizzati regolamenti di delegificazione (entro 120 giorni) per il riordino delle Scuole pubbliche di formazione e la razionalizzare delle spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici nonché il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione.

Scuole militari, riordino (articolo 11, comma 2). Il ministro della Difesa, di concerto con i ministri dell'Economia e della Pa, dovrà provvedere ad emanare uno o più regolamenti per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati dallo stesso Dl Spending review (articolo 11, comma 1).

Scuole statali, sistema di tesoreria unica (articolo 7, commi da 33 a 36). Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono assoggettate al sistema di tesoreria unica (legge 720/1984), con obbligo di depositare le disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

Segretari comunali e provinciali, contributi per l'Albo (articolo 23, comma 12 novies). Viene posticipata al 1° gennaio 2013 l'applicazione dei criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni - e dei relativi provvedimenti attuativi già adottati dal ministro dell'Interno - disposta al fine di assicurare la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages), a seguito della soppressione dell'Agenzia e del conseguente venir meno del relativo contributo a carico degli enti locali.

Servizi strumentali Pa, procedure Codice appalti (articolo 4, commi da 6 a 8-bis). A partire dal 1° gennaio 2013, le Pa potranno acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Restano escluse le fondazioni per lo sviluppo tecnologico; enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione; enti e associazioni di promozione sociale; enti di volontariato; organizzazioni non governative; cooperative sociali; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni rappresentative e di supporto degli enti territoriali e locali. Dal 1° gennaio 2014, le Pa dovranno poi acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Codice dei contratti pubblici. Sempre dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto potrà avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni non superi i 200mila euro annui. Escluse dall'applicazione dell'obbligo di acquisizione di beni e servizi tramite procedure concorrenziali previste dal Codice dei contratti le procedure relative alle convenzioni che le cooperative sociali con attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono stipulare con la Pa.

Sisma 2009 in Abruzzo, risorse per le zone colpite (articolo 23, comma 12 septies).Sono assegnati 23 milioni al Comune de L'Aquila, ai comuni del cratere e alla Provincia de L'Aquila come contributo straordinario, per il solo esercizio 2012 e non rinnovabile, al fine di garantire la stabilità dell'equilibrio finanziari.

Società controllate Pa, compensi amministratori (articolo 2, commi 20-quater e 20-quinquies). I compensi degli amministratori con particolari cariche nell'ambito delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle Pa ed il trattamento economico annuo dei dipendenti delle stesse società non potranno essere superiori al trattamento economico del I° presidente della Cassazione.

Società in house Pa, scioglimento, vendita e Cda (articolo 4, commi da 1 a 3, 3-sexies, 4 e 5). Previsto lo scioglimento o, in alternativa, la privatizzazione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche che prestino servizi nei confronti della Pa. L'ambito di applicazione è costituito in particolare dalle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, qualora l'intero fatturato sia costituito, nell'anno 2011, per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla Pa. Nel caso in cui l'amministrazione non proceda allo scioglimento o alla vendita delle società così individuate, queste non potranno, a partire dal 1° gennaio 2014, ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso. Disposta la riduzione a tre del numero dei componenti del Cda delle società pubbliche ed a tre o a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, delle società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta. Le amministrazioni sono quindi autorizzate a predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni una serie di società, quali le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica; le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza; le società Consip e Sogei; le società finanziarie partecipate dalle regioni; le società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari; le società costituite per la realizzazione dell'Expo 2015. Le stesse disposizioni non si applicano nel caso in cui l'amministrazione controllante non possa ricorrere al mercato per le peculiari caratteristiche economiche e sociali, ambientali e geo-morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento.

Società pubbliche, vincoli alle assunzioni (articolo 4, commi da 9 a 13). Introdotte limitazioni nelle assunzioni per le società controllate direttamente o indirettamente dalla Pa che nel 2011 abbiano conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore della stessa Pa superiore al 90%, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate e quelle autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Limitato anche il ricorso a rapporti di lavoro di tipo temporaneo: le società interessate potranno ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009. Il trattamento economico dei dipendenti delle società dovrà poi restare invariato rispetto a quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. In caso di inosservanza, gli organi esecutivi e i dirigenti delle società saranno chiamati a risponderne per danno erariale.

Sogei e Consip, rinnovo dei cda (articolo 23 quinquies, commi 7-8). Alla data di pubblicazione del decreto sulla spendine review decadono i componenti dei cda sia della Sogei sia della Consip, che non possono essere rieletti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento il ministero dell'Economia nomina i due organi, composti ognuno da tre membri (in luogo di 5), di cui due provenienti dall'amministrazione economico finanziaria e il terzo con funzioni di Presidente e amministratore delegato. Il ministero dell'Economia procede tempestivamente a realizzare le necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo conto che si tratta di società pubbliche di servizi.

Spese urgenti e indifferibili, rifinanziamento fondo (articolo 23, comma 8). È disposto un rifinanziamento di 658 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili.

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