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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2013 alle ore 06:40.

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Bonifico e fattura: i due pilastri della vecchia detrazione del 36% restano validi anche con il nuovo bonus extra-large del 65% per il risparmio energetico messo a punto venerdì scorso dal Governo, così come per il 50% sulle ristrutturazioni edilizie prorogato fino alla fine di quest'anno.
Il cambiamento delle percentuali non intacca il piccolo "codice" normativo che si è formato nel corso degli anni sulla scorta delle circolari e delle risoluzioni delle Entrate. Anche senza conoscere i dettagli applicativi delle nuove disposizioni, allora, è possibile delineare fin da subito una check-list per chi vuole iniziare a valutare la fattibilità dei lavori.
Ci sono almeno dieci punti chiave da non trascurare, individuati da Agefis, l'Associazione dei geometri fiscalisti e frutto dell'esperienza sul campo dei propri associati (si veda la grafica a destra). Si va dal rispetto delle norme edilizie fino agli adempimenti con l'Enea nel caso degli interventi per il risparmio energetico. In alcuni frangenti, l'errore si nasconde dietro semplici distrazioni, come nel caso di chi presenta la Scia o la comunicazione al Comune e poi modifica leggermente il progetto senza informare lo sportello unico: una difformità che può tradursi in una violazione edilizia, ma che può anche far perdere la detrazione, con conseguenze economiche decisamente pesanti per il proprietario.
Dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare la Comunicazione di inizio lavori al centro operativo delle Entrate di Pescara, né indicare separatamente la manodopera nelle fatture a saldo per i lavori. Ma questo non significa che le formalità possano essere bypassate del tutto. Serve comunque l'allineamento perfetto tra chi risulta intestatario delle fatture o delle ricevute e chi esegue i pagamenti.
Un aspetto molto delicato che si è presentato con le dichiarazioni dei redditi di quest'anno riguarda poi la certificazione dell'amministratore di condominio per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei palazzi. In questi casi, il professionista deve indicare con precisione su quali spese si può applicare la detrazione del 36% (valida fino al 25 giugno dell'anno scorso) e su quali si ha il 50% (introdotto dal 26 giugno 2012 e ora prorogato fino al 31 dicembre quest'anno). Se la certificazione non è precisa, il contribuente sbaglia a compilare il modello 730 o il modello Unico, con tutto ciò che ne consegue in caso di controlli.
Lo stesso problema si porrà nel 730 e in Unico 2014 per le spese finalizzate al risparmio energetico sostenute quest'anno: sui bonifici eseguiti fino alla fine di giugno si potrà avere il 55%, su quelli successivi il 65 per cento. E la situazione potrebbe riproporsi anche nel 2014, dal momento che per i soli condomìni il bonus del 65% durerà fino al 30 giugno dell'anno prossimo, salvo poi scendere al 36% dal 1° luglio. Non bisogna dimenticare, infatti, che la più modesta detrazione del 36% è un'agevolazione permanente, inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 16-bis) e premia anche gli interventi per il risparmio energetico, oltre che i lavori di recupero edilizio.

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