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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2013 alle ore 18:07.

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Addio carta e penna, nei contratti la firma diventa elettronica - Dossier: tutte le novità

Dimenticate carta e penna, nei contratti la firma diventa elettronica. Con l'entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio del 22 febbraio vengono, infatti, dettate le regole tecniche che rendono operativa la firma elettronica avanzata. Si tratta, in sostanza, di un processo che permette, attraverso diverse tecnologie, di sottoscrivere atti e contratti. La firma elettronica avanzata ha gli effetti di una firma autografa e soddisfa il requisito della forma scritta, ma può essere apposta tramite delle Otp (one time password) o attraverso una penna digitale su un tablet.

La "rivoluzione" non riguarda solo i privati, le imprese, i professionisti e i loro clienti, ma anche le relazioni tra cittadini e la pubblica amministrazione. Ad oggi, infatti, la maggior parte dei documenti nascono in formato elettronico, ma poi devono essere stampati, firmati e, successivamente, scannerizzati e archiviati in formato digitale. Con la firma elettronica avanzata, invece, si entra nell'era della digitalizzazione vera e propria.

Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale definisce la firma elettronica avanzata come «un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati». Significa, in pratica, che la firma elettronica avanzata è un sistema che deve avere determinate caratteristiche di sicurezza. Proprio questo permette di rimpiazzare l'inchiostro e la penna.

La sicurezza è alla base della firma elettronica: la firma apposta, per esempio, sul tablet nel caso di consegna di un pacco da parte del corriere è la stessa - in termini di tecnologia - che si appone quando si fa un bonifico in banca. Ma nel primo caso non si può parlare di firma elettronica avanzata perché il corriere non identifica con documento di riconoscimento il firmatario, non conserva copia del documento, non gli richiede di aderire alle condizioni del servizio, non effettua una conservazione dei documenti conforme alla normativa vigente in materia di conservazione. Nel secondo caso, invece, la banca effettua le operazioni di controllo che soddisfano i requisiti di sicurezza previsti dal processo di firma elettronica avanzata.

La firma elettronica avanzata può trovare applicazione per la sottoscrizione di tutti gli atti per la cui validità sia richiesta la forma scritta, tranne gli atti e i contratti aventi a oggetto beni immobili, per la cui validità è richiesta la firma digitale, che è un altro strumento. L'efficacia del documento così firmato è quella della scrittura privata, senza l'inversione dell'onere probatorio prevista per il documento informatico con firma digitale. Quindi può trovare applicazione nei contratti bancari, nei contratti assicurativi, nella manifestazione del consenso per il trattamento di dati sensibili, nella sottoscrizione di clausole vessatorie eccetera.

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