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Questo articolo è stato pubblicato il 11 ottobre 2013 alle ore 19:11.
L'ultima modifica è del 13 ottobre 2013 alle ore 13:28.

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Esecuzione della sanzione sospesa e nuovo approfondimento. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Figc in merito al ricorso del Milan contro il turno a porte chiuse comminato dal giudice sportivo per i cori intonati da alcuni supporter rossoneri nel corso del match con la Juve da scontare in Milan-Udinese il 19 ottobre.

L'avvocato del Milan, Leandro Cantamessa, ha raccontato di avere parlato per 10-15 minuti in udienza. «Potresti essere anche Demostene - ha raccontato l'avvocato - ma quando hai parlato dieci minuti non ti ascolta più nessuno. Gli argomenti c'erano e ci sono». Contrariamente a quanto emerso alla vigilia il club di via Turati non ha chiesto ai giudici di secondo grado di rinviare l'udienza, in attesa del consiglio della Figc della settimana prossima che dovrebbe modificare le sanzioni relative alla norma contro la discriminazione razziale e territoriale.

La Corte parte dalla considerazione secondo cui «pur a fronte della tassatività» delle prescrizioni vigenti, di precetto e sanzionatorie, in tema di cori o comunque espressioni di discriminazione razziale o territoriale, l'applicazione delle sanzioni a carico delle società di cui all'art. 18, comma 1, C.G.S., richiede comunque una valutazione concreta, in punto di fatto, della portata, dimensione, provenienza e percepibilità della manifestazione oggetto di sanzione in quanto di natura discriminatoria, onde stimarne la effettiva offensività».

Il caso «necessita di un approfondimento istruttorio indispensabile al fine di completare il quadro probatorio di riferimento, anche in considerazione della circostanza che, allo stato degli atti, la manifestazione risulterebbe percepita solo da uno dei collaboratori della Procura Federale, peraltro situato ad appena due metri di distanza dal settore dello Stadio interessato».

È «stimato necessario, pertanto, sospendere nelle more l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo». La Corte, quindi, «dispone a cura della Procura Federale l'acquisizione di ogni elemento probatorio utile ai fini della decisione, anche presso gli organi preposti alla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fatti di cui sopra. Sospende, nelle more, il provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo».

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