Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 02 dicembre 2013 alle ore 06:47.
L'indennizzabilità
In base a queste premesse, l'Inail riconosce l'indennizzo per l'infortunio subito dal lavoratore in missione o trasferta dall'inizio, fino al momento della sua conclusione.
In sostanza, il luogo di svolgimento della prestazione non è una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Quindi, l'evento infortunistico si verifica in attualità di lavoro, perché accessorio all'attività lavorativa e a questa funzionalmente connesso.
Del resto, precisa l'Istituto, le uniche due cause di esclusione dell'indennizzabilità sono quando l'evento si verifica durante lo svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro e nel caso di rischio elettivo, cioè se l'evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.
Per le stesse ragioni, l'Istituto afferma che devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro anche quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Infine, l'infortunio avvenuto in albergo non è equiparabile a quello avvenuto presso l'abitazione privata. Infatti, come del resto chiarito dalla Cassazione, gli eventi accaduti in una stanza di albergo, non sono parificabili a quelli avvenuti nell'abitazione privata, in primo luogo perché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa – e in secondo luogo il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, invece, nella propria abitazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli esempi
IL CASO
Il viaggio verso il magazzino
Un operaio si reca al magazzino per ritirare gli strumenti da lavoro e durante il viaggio ha un incidente stradale
LA SOLUZIONE
In questa ipotesi, l'incidente è un infortunio in itinere, perché per luogo di lavoro si deve intendere sia il luogo dove il lavoratore presta abitualmente attività lavorativa, sia ogni luogo dove deve recarsi per ragioni lavorative (missione, trasferta e così via). Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può essere equiparato al luogo di lavoro: il luogo dove è svolta l'attività formativa, il luogo dove sono consegnati gli attrezzi da lavoro e ogni luogo in cui l'assicurato si reca su ordine del datore di lavoro