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Questo articolo è stato pubblicato il 10 giugno 2014 alle ore 06:38.
L'ultima modifica è del 19 giugno 2014 alle ore 15:56.

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A pochi giorni dalla scadenza del 16 giugno 2014, primo test per recuperare in F24 gli 80 euro anticipati in busta paga dai sostituti d'imposta, non è ancora chiaro come devono comportarsi i contribuenti che non possono utilizzare l'istituto della compensazione in F24 perché hanno dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

Credito riportabile
Il maxiemendamento al Dl 66/2014 ha risolto il problema dell'incapienza eliminando la parte della norma che imponeva al sostituto d'imposta di utilizzare il credito degli 80 euro solo per compensare «l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza», quello dei «contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 maggio 2014). Questo vincolo verrà eliminato, però, solo da quando entrerà in vigore la legge di conversione del decreto Irpef (quindi, sicuramente dopo la scadenza del 16 giugno 2014), la quale prevede che gli 80 euro erogati potranno essere recuperati «dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione» in F24. Quindi, secondo le regole generali, saranno scomputabili da tutti gli altri debiti che transitano per il modello unificato di pagamento e saranno riportabili in avanti, se in quel mese non vi saranno debiti da pagare.

Cartelle da più di 1.500 euro
Sia prima sia dopo la conversione del Dl Irpef, però, la compensazione in F24 è vietata per chi ha cartelle esattoriali scadute, complessivamente superiori a 1.500 euro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 maggio 2014). Dal 1° gennaio 2011, infatti, è vietata la compensazione di crediti per imposte erariali, in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori» di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali, al momento del versamento, è scaduto il termine di pagamento, cioè dopo 60 giorni dalla notifica della cartella (articolo 31 del Dl 78/2010).

Anche se la norma prevede il divieto di utilizzo del credito in compensazione «fino a concorrenza dell'importo dei debiti» di 1.500 euro e la relazione illustrativa sottolinea che «l'inibizione opera, naturalmente, limitatamente all'importo dei debiti», secondo la circolare 11 marzo 2011, n. 13/E questo limite «deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo», non può «effettuare alcuna compensazione, se non provvede prima al pagamento del debito scaduto», per l'intero importo. Quindi, se vi sono pendenze superiori a 1.500 euro, è vietata qualsiasi compensazione, anche per la parte del credito che eccede gli scaduti.

Tra i debiti e i crediti per imposte erariali, che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, perché non sono importi anticipati dal contribuente. Secondo le Entrate, infatti, la norma è «tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso».

Quanto al credito d'imposta degli 80 euro, questo viene generato proprio grazie alla sua anticipazione da parte del datore di lavoro al dipendente: quindi rientra tra i crediti non compensabili, se vi sono ruoli scaduti superiori ai 1.500 euro.

Ritenute e principio di cassa
Con la norma oggi in vigore, prima vanno scomputati i debiti per le ritenute d'acconto e solo se resta altro credito questo va utilizzato per i contributi Inps. I contributi previdenziali, però, vanno pagati il 16 del mese successivo a quello di competenza (quindi, quelli della busta paga di maggio 2014 vanno pagati entro il 16 giugno 2014), mentre le ritenute d'acconto vanno pagate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della busta paga. Ecco che per le retribuzioni di maggio 2014, pagate a giugno 2014, si deve compensare il credito d'imposta degli 80 euro il 16 giugno solo per la parte che non verrà compensata utilizzando tutte le ritenute (relative alle buste paga di maggio) da pagare entro il 16 luglio 2014. In questo caos, verrà convertito, probabilmente a fine giugno, il decreto Irpef con regole diverse e non retroattive. Se ciò avverrà, comunque, il credito Irpef potrà essere compensato con qualunque altro debito in F24 e potrà essere portato in avanti, in caso di incapienza di debiti da parte del datore di lavoro.
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TAG: Fisco, Inps

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