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Manovra anticrisi, tutte le modifiche

di Nicoletta Cottone

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27 gennaio 2009

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Credito d'imposta per spese di attività di ricerca (articolo 29). Nuova formulazione del comma 2 per precisare che le risorse stanziate sono relative al solo credito di imposta per spese per attività di ricerca (articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006) e che la procedura indicata alle lettere a) e b) per l'accesso al beneficio è applicabile a decorrere dall'anno 2009. Modifica anche alle procedure per la concessione del credito di imposta per spese per attività di ricerca, sostituendo alla previsione del nulla osta da parte dell'Agenzia delle entrate la procedura del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla certificazione dell'avvenuta prenotazione per l'accesso al credito. Per l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati, l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi al posto della data di entrata in vigore del decreto.

Detassazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23). Le proposte avanzate da parte di gruppi di cittadini organizzati per la realizzazione di opere di interesse locale devono essere formulate nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. Rispetto al meccanismi di approvazione della proposta per la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di cittadini organizzati, si prevede che l'istanza si intenda respinta decorsi due mesi dalla sua presentazione, anziché approvata come previsto nel testo in vigore. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con delibera motivata, disporre l'approvazione delle proposte formulate dai cittadini, regolandone le fasi del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29). Novità per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006). Viene soppressa la limitazione all'utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea. Emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti (articolo 6, commi 4-quater e 4-quinquies). Viene disposta la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. All'onere, valutato in 1,3 milioni per il 2010 e in 4,7 milioni per il 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo presso il Ministero dell'Economia, istituito per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
Disavanzi sanitari (articolo 6-bis). Introdotto nel decreto anticrisi l'articolo 6-bis con "Disposizioni in materia di disavanzi sanitari". Consentita l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi per il rientro dai deficit sanitari e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad acta. Introdotta la facoltà per le regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dai piani di rientro di non innalzare, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, a patto che siano state adottate altre idonee misure di copertura.

Enti locali, utilizzo del risparmio per interessi (articolo 2-ter). Per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio precedente, possibilità di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora queste spese siano finanziate da risparmi derivanti: dai minori interessi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nel bilanci di previsione; da minori oneri per interessi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Interno, anche al fine di garantire che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto non eccedano 5 milioni di euro. Viene conseguentemente ridotta di 5 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa.

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