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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2011 alle ore 08:13.

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Inizia in questi giorni alla Camera dei deputati l'esame del decreto-legge sullo sviluppo. Qui non voglio affrontare il merito di un provvedimento che appare del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi, quanto la forma in cui si presenta.
In un bel saggio sul linguaggio normativo, Tullio De Mauro ricorda che una legge si differenzia da testi di altra natura in quanto «mira a trasferire conoscenze al destinatario perché questi le utilizzi, in tempi definiti, per regolare il suo comportamento pratico». De Mauro ci dice che la chiarezza della lingua del legislatore è, allo stesso tempo, l'indicatore e il presupposto dello sviluppo di un Paese. Ci dice che senza chiarezza non c'è sviluppo.
Se si analizza la lingua con cui le nuove norme parlano ai cittadini e alle imprese, il decreto segna un singolare primato negativo e inaugura un nuovo, pessimo, modo di fare le leggi. In apertura degli articoli più rilevanti su fisco, urbanistica, opere pubbliche, compare un inedito e ibrido elenco di norme che non si sa se considerare disposizioni prescrittive direttamente applicabili, enunciazioni di principi, finalità tendenziali o semplici impegni programmatici. A questa elencazione segue una gran quantità di disposizioni per lo più illeggibili che nelle intenzioni di chi le ha scritte dovrebbero articolare in dettaglio l'elenco iniziale, ma in molti casi non hanno con esso alcun rapporto.
Qualche esempio. La disciplina in materia di semplificazione fiscale contiene prescrizioni impegnative quali l'obbligatoria unificazione del controllo amministrativo «da parte di qualsiasi amministrazione pubblica» (statale, territoriale, centrale, periferica, eccetera!). Ora, mentre in apertura dell'articolo la "norma-racconto" afferma un obbligo immediato e generale con l'eccezione di «casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza», nelle successive disposizioni le eccezioni si moltiplicano, riguardano ambiti specifici e si riferiscono anche ai controlli ordinari.
Uguali problemi pone la disciplina delle opere pubbliche, che pure dovrebbe offrire alle imprese la massima garanzia di chiarezza e univocità interpretativa. Aperta dalle solite "norme-racconto", contiene di fatto almeno un centinaio di modifiche a leggi vigenti senza rapporto evidente con l'elenco iniziale, nonché un numero imprecisato di norme illeggibili come questa: «Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente». (art. 4, commi 5 e 6).

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