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Questo articolo è stato pubblicato il 25 ottobre 2012 alle ore 13:11.

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Il settore agroalimentare inizia il percorso che vede l'obbligo di redigere il contratto scritto per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, scatta il divieto di pratiche commerciali sleali e soprattutto occorre rispettare i termini di pagamento di 30 o 60 giorni a decorrere dalla fine del mese di ricevimento della fattura. Sul Sole 24 Ore in edicola oggi tre pagine di Sportello Sole illustrano i cambiamenti della riforma ed è inoltre possibile inviare al sito i propri quesiti sull'argomento (clicca qui per inviare un quesito allo Sportello Sole).

Il passaggio alle nuove regole

I cambiamenti discendono dall'articolo 62 del decreto legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, che diviene operativo a tutti gli effetti dopo la firma del decreto ministeriale attuativo.
Le nuove regole sono entrate in vigore il 24 ottobre. Tuttavia, la norma transitoria contenuta nel decreto attuativo dispone che la regolarizzazione formale dei contratti in corso può essere effettuata fino al 31 dicembre 2012. Ma in in ordine alle pratiche commerciali sleali ed ai termini di pagamento le nuove regole si applicano per le consegne effettuate dal 24 ottobre 2012. Gli operatori del settore agroalimentare devono quindi cambiare rotta e ciò per la necessità di maggiore trasparenza nelle transazioni commerciali, ma soprattutto per l'obbligo di rispettare i termini di pagamento delle forniture, pena le pesanti sanzioni previste dalla norma.
Il nuovo regime riguarda le cessioni di prodotti alimentari ed agricoli la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. Quindi anche l'importazione o l'acquisto intracomunitario soggiace alle nuove regole. Occorre anche in questi casi formalizzare il contratto, magari integrando il documento di trasporto (Cmr) e soprattutto rispettando i termini di pagamento. Occorre tenere presente l'elenco dei prodotti agricoli (allegati 1 all'articolo 38 del Trattato dell'Unione europea) che nella sostanza sono tutti quelli provenienti da una azienda agricola e zootecnica, compresi gli alimenti per gli animali ed i prodotti alimentari (Regolamento Ce n. 178/2002), ovvero quelli che possono essere ingeriti da un essere umano.

Assume particolare importanza la natura di prodotto deteriorabile che è tale quando la durabilità è inferiore a 60 giorni, così come stabilito dal produttore. Per i prodotti confezionati si deve fare riferimento alla data di scadenza non superiore a 60 giorni. Le carni che presentano l'«aW» (attività dell'acqua) superiore 0,95 e un «ph» (acidità) superiore a 5,2, sono sempre considerati prodotti deteriorabili come pure il latte.


Sono solo tre i casi di esonero: si tratta dei conferimenti a cooperative, delle cessioni di prodotti agricoli istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito e delle cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali e cioè soggetti che acquistano i prodotti per il proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale. Ciò non esime ad esempio un negozio di macelleria che deve essere pronto a redigere il contratto in forma scritta quando cede le carni ad esempio ad un ristorante.


La norma non modifica le consuetudini commerciali. Ad esempio in agricoltura è frequente la cessione di beni con prezzo da determinare (Dm 15/11/1975); tale procedura richiede normalmente la stesura del contratto in forma scritta mentre il termine del pagamento essendo legato al ricevimento della fattura scatterà quando il prezzo è stato stabilito.
Attenzione anche alle sanzioni; in caso di omissione nella redazione del contratto in forma scritta le parti possono essere chiamate a pagare una sanzione che va da 516 a 20.000 euro. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi la sanzione amministrativa è fissata da 500 euro a 500.000 euro ed infine in presenza di compimento di pratiche commerciali sleali la sanzione va da 516 a 3.000 euro.

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