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Questo articolo è stato pubblicato il 08 giugno 2010 alle ore 09:42.

Altra agevolazione per il mondo universitario – non percepita come tale ma di grande rilievo pratico – è quella riconosciuta dalla risoluzione ministeriale n. 109 del 23 aprile 2009. In questo documento di prassi è stato ribadito che le borse di studio finanziate dall'Unione europea ed erogate nell'ambito del programma Erasmus Mundus sono escluse dall'imponibile Irpef e non rilevano ai fini Irap.

Secondo l'agenzia delle Entrate, queste somme rientrano tra i sussidi corrisposti dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d-ter) del Tuir (Dpr 917/1986), che li esclude espressamente dalla base imponibile dell'imposta sul reddito.

Da questa esclusione deriva che le stesse somme sono escluse anche ai fini del calcolo dell'Irap dovuta dalle amministrazioni pubbliche. In particolare, la risoluzione ricorda che la non imponibilità riguarda le borse di studio istituite per espressa volontà governativa e corrisposte da organi del governo italiano, anche se versate materialmente da altri soggetti che agiscono per suo conto. Infatti, le borse di studio Erasmus Mundus sono erogate dalle università italiane in qualità di amministrazioni pubbliche dedicate alla formazione universitaria e post laurea.

Completano il quadro delle esenzioni fiscali quelle riconosciute a favore delle borse di studio corrisposte agli studenti per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Possono fruire della detrazione le borse di studio erogate da diversi enti, e in particolare: le borse di studio versate dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge n. 390 del 2 dicembre 1991;
le borse di studio versate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398.

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