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Fisco leggero con i bonus

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Questo articolo è stato pubblicato il 08 giugno 2010 alle ore 09:42.

Una delle agevolazioni più importanti per famiglie e studenti universitari è quella – riconosciuta dal 1973 – che concerne la detraibilità ai fini Irpef del 19% delle cosiddette tasse di iscrizione.

Le spese che si possono detrarre sono quelle pagate nell'anno, e possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, ma per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. Restava da chiarire come dovesse essere fatto il confronto tra le spese sostenute per la frequenza dell'università privata e le spese di iscrizione per una corrispondente università pubblica, soprattutto in considerazione del diverso criterio di calcolo adottato per queste ultime (importo diversificato in ragione della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia).

La circolare n. 18 del 21 aprile 2009 ha risolto il problema, precisando che la misura massima delle tasse stabilita dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione disciplinata all'articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir (Dpr 917/1986). L'università pubblica va individuata cercando quella più vicina con il corso di laurea più simile a quello prescelto, facendo riferimento alla classe di laurea.

Il bonus sugli affitti
L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del Tuir prevede una detrazione d'imposta del 19% – per un importo non superiore a 2.633 euro – che a partire dal 2009 si applica non solo (come in precedenza) ai canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche ad altre formule contrattuali:
i canoni relativi ai contratti di ospitalità;
i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Le condizioni per beneficiare della detrazione sono:
a) che il contratto sia stipulato da uno studente iscritto a un'università situata in un comune diverso da quello di residenza;
b) che il comune sia distante almeno 100 chilometri da quello di residenza e comunque in una provincia diversa;
c) che l'unità immobiliare usata dallo studente sia nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
Con questa nuova formulazione dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del Tuir, quindi, è possibile la detrazione di imposta anche in assenza di contratti di locazione per alloggi stipulati ai sensi delle legge 431 del 1998 (per i quali il proprietario beneficia di ulteriori vantaggi fiscali, si veda il quesito numero 3 qui sotto e la pagina precedente).

Prestazioni esenti da Iva
Altre agevolazioni tributarie tendono ad alleviare il costo di alcuni servizi ricevuti dagli studenti, prevedendo l'esenzione da Iva del relativo corrispettivo. Si tratta, ad esempio, dell'articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, che stabilisce l'esenzione dall'Iva per le prestazioni accessorie relative all'alloggio, vitto e fornitura di libri e materiali didattici, nel senso che le stesse non scontano l'Iva se fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti o da istituzioni annesse a università, ovvero da istituzioni, collegi o pensioni ad esse funzionalmente collegati (Circolare 10 agosto 1994 n. 150, parte 7). Può essere il caso, quindi, in cui l'università (o un ente-opera universitaria a essa collegato) eroghi prestazioni accessorie di vitto e alloggio agli studenti iscritti o ai fruitori dell'attività formativa relativa ai corsi di dottorato di ricerca nonché ai corsi di specializzazione.

Assegni senza prelievo

Altra agevolazione per il mondo universitario – non percepita come tale ma di grande rilievo

Domande e risposte

SCONTO KO SUL SUBAFFITTOÈ possibile beneficiare della detrazione del 19%, per i canoni di locazione

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