La scelta dell'università

Norme e Tributi In primo piano

Affitti a misura di matricola

Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 08 giugno 2010 alle ore 09:44.

Gli studenti universitari possono stipulare contratti di locazione "speciali" durante il periodo in cui sono iscritti a un corso di laurea o di perfezionamento oppure di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza (articolo 5 della legge 431/98).

Si tratta di particolari contratti che possono trovare applicazione solo nei comuni in cui ci sia un'università o una sede di corsi universitari distaccati, comuni limitrofi compresi. Condizione indispensabile è che i conduttori, cioè gli inquilini, siano studenti universitari che risiedono stabilmente in una determinata località e che solo saltuariamente – proprio in ragione del corso universitario che frequentano – abbiano necessità di dimorare nel luogo in cui ha sede il corso. La legge non fa alcuna distinzione tra lo studente in corso e quello fuori corso. Il tutto deve essere pattuito utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali e depositati presso i comuni in cui si trova l'immobile (o comunque testi strettamente similari). Il contratto deve essere stipulato dallo studente – o dal gruppo di studenti che occupano l'immobile – ma spesso anche i loro genitori sono chiamati a sottoscriverlo come garanti.

Durata e recesso
La durata non può essere inferiore a sei mesi e superiore a 36, con facoltà di rinnovo automatico qualora non pervenga disdetta nei termini previsti nel contratto (normalmente, tre mesi prima della scadenza).
In caso di più di conduttori è consentito il recesso parziale, nel senso che la locazione prosegue nei confronti degli altri. Attenzione però, perché può esserci anche il contratto che, pur intestato a più studenti, prevede l'obbligo solidale di corrispondere il canone: quindi il recesso di uno o più di loro non fa venire meno per gli altri l'obbligo di continuare a versare l'intero corrispettivo. Inoltre, gli studenti che rimangono nell'appartamento non possono decidere da soli di sostituire l'inquilino, ma devono ottenere il consenso del proprietario (e se questi lo nega potranno recedere dal contratto).

Il canone
Il canone è definito dagli accordi locali. Si tratta quindi di un canone imposto, che in quanto risulta essere sensibilmente inferiore ai prezzi del mercato immobiliare, ragione per cui – nella prassi – i proprietari preferiscono formule contrattuali tradizionali e più remunerative. Nel corso della locazione il canone può essere aggiornato nella misura concordata tra le parti e comunque non superiore al 75% delle variazioni Istat. Per incentivare la stipulazione di questi contratti per studenti sono previste agevolazioni fiscali sia per i locatori che per i conduttori: per i primi si prevede la riduzione del 40,5% sul canone annuo da denunciare nella dichiarazione dei redditi, nonché del 30% dell'imposta di registrazione del contratto. Al conduttore è invece data la possibilità di una detrazione Irpef dalla dichiarazione dei redditi, a seconda dell'ammontare del reddito (si vedano i dettagli nella pagina seguente).

L’articolo continua sotto

Una singola? Da 200 euro

Per le matricole fuori sede, la stagione di caccia all'alloggio inizia a giugno-luglio, con una

Per subaffittare serve l'ok

I contratti stipulati con gli studenti non prevedono di norma il diritto di «sublocare» (cioè

Letti «pubblici» per pochi

Accanto agli affitti, la ricerca di un alloggio passa dai circa 46.800 posti-letto disponibili tra

Tags Correlati: Istat | Locazioni |

 

Il contratto «normale»
Nulla vieta naturalmente agli studenti universitari di stipulare contratti di locazione ordinari a canone libero o "concertato". Il primo pone un vincolo di durata minima del rapporto in quattro anni, con rinnovo automatico per pari periodo qualora il locatore non comunichi disdetta per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge (articolo 3, legge 431/98). Questa formula contrattuale lascia al proprietario ampia libertà nella quantificazione del corrispettivo annuo, libertà che peraltro – a livello pratico – trova un limite nelle ormai consolidate regole del mercato locatizio del luogo ove è sito l'immobile (si vedano le indicazioni nell'articolo a destra).

La seconda particolare forma di contratto, quella appunto a canone "concertato", è predisposta con forma tipica e inderogabile in sede locale dalle organizzazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori e depositata presso il comune in cui è sita l'unità immobiliare da locare. Il canone annuo è stabilito in base ad accordi prestabiliti dalle organizzazioni e la durata minima non può essere inferiore ai tre anni, con proroga di diritto per altri due in mancanza di disdetta motivata da parte del locatore. Anche in questo caso, si tratta un'opzione poco diffusa nella pratica.