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Questo articolo è stato pubblicato il 08 giugno 2010 alle ore 09:44.
Gli studenti universitari possono stipulare contratti di locazione "speciali" durante il periodo in cui sono iscritti a un corso di laurea o di perfezionamento oppure di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza (articolo 5 della legge 431/98).
Si tratta di particolari contratti che possono trovare applicazione solo nei comuni in cui ci sia un'università o una sede di corsi universitari distaccati, comuni limitrofi compresi. Condizione indispensabile è che i conduttori, cioè gli inquilini, siano studenti universitari che risiedono stabilmente in una determinata località e che solo saltuariamente – proprio in ragione del corso universitario che frequentano – abbiano necessità di dimorare nel luogo in cui ha sede il corso. La legge non fa alcuna distinzione tra lo studente in corso e quello fuori corso. Il tutto deve essere pattuito utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali e depositati presso i comuni in cui si trova l'immobile (o comunque testi strettamente similari). Il contratto deve essere stipulato dallo studente – o dal gruppo di studenti che occupano l'immobile – ma spesso anche i loro genitori sono chiamati a sottoscriverlo come garanti.
Durata e recesso
La durata non può essere inferiore a sei mesi e superiore a 36, con facoltà di rinnovo automatico qualora non pervenga disdetta nei termini previsti nel contratto (normalmente, tre mesi prima della scadenza).
In caso di più di conduttori è consentito il recesso parziale, nel senso che la locazione prosegue nei confronti degli altri. Attenzione però, perché può esserci anche il contratto che, pur intestato a più studenti, prevede l'obbligo solidale di corrispondere il canone: quindi il recesso di uno o più di loro non fa venire meno per gli altri l'obbligo di continuare a versare l'intero corrispettivo. Inoltre, gli studenti che rimangono nell'appartamento non possono decidere da soli di sostituire l'inquilino, ma devono ottenere il consenso del proprietario (e se questi lo nega potranno recedere dal contratto).
Il canone
Il canone è definito dagli accordi locali. Si tratta quindi di un canone imposto, che in quanto risulta essere sensibilmente inferiore ai prezzi del mercato immobiliare, ragione per cui – nella prassi – i proprietari preferiscono formule contrattuali tradizionali e più remunerative. Nel corso della locazione il canone può essere aggiornato nella misura concordata tra le parti e comunque non superiore al 75% delle variazioni Istat. Per incentivare la stipulazione di questi contratti per studenti sono previste agevolazioni fiscali sia per i locatori che per i conduttori: per i primi si prevede la riduzione del 40,5% sul canone annuo da denunciare nella dichiarazione dei redditi, nonché del 30% dell'imposta di registrazione del contratto. Al conduttore è invece data la possibilità di una detrazione Irpef dalla dichiarazione dei redditi, a seconda dell'ammontare del reddito (si vedano i dettagli nella pagina seguente).