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Per subaffittare serve l'ok

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Questo articolo è stato pubblicato il 08 giugno 2010 alle ore 09:43.

I contratti stipulati con gli studenti non prevedono di norma il diritto di «sublocare» (cioè subaffittare) ad altri l'appartamento. Tecnicamente, si parla di sublocazione quando l'immobile viene occupato in modo stabile da terze persone che non convivevano con il conduttore (cioè, l'affittuario) all'inizio della locazione e che invece si sono affiancate a lui in un momento successivo o addirittura hanno assunto la detenzione in via esclusiva dell'alloggio.

È questo il caso della «sublocazione totale», mentre si è nell'ipotesi della «sublocazione parziale» quando lo studente, pur continuando a rimanere nell'appartamento, ne concede ad altri l'utilizzo congiunto.
La sublocazione, comunque, può avvenire a condizione che il proprietario sia d'accordo, perché senza il suo consenso – da esprimersi in via preventiva nel contratto ovvero nel corso della sua durata – il subaffitto è vietato.

In ogni caso, la sublocazione non arriva a incidere sui rapporti contrattuali tra locatore e conduttore: è sempre lui a dover rispondere delle obbligazioni derivanti dal contratto (prima tra tutte, il canone), salva la possibilità per il proprietario di pretendere dal subconduttore il pagamento di quanto ancora dovuto al sublocatore nel caso di suo inadempimento (articolo 1595 del Codice civile).

Il guaio è che a livello pratico sono sottili gli elementi che differenziano la sublocazione dalla semplice ospitalità, se non per il fatto che la prima prevede un corrispettivo. Nulla da dire per l'ospitalità limitata nel tempo, nel senso che né la legge, e ancor meno l'autonomia negoziale delle parti, possono invadere la sfera delle scelte del conduttore fino al punto di interferire nel suo vivere privato: ogni studente è senza dubbio libero di ospitare temporaneamente nell'appartamento in affitto parenti, amici e conoscenti, senza che il locatore proprietario possa eccepire alcunché. Il concetto di "temporaneità", ovviamente, è lasciato alla libera discrezione e lealtà del conduttore o, in ultima analisi, alla motivata valutazione del giudice.

I problemi sorgono invece se l'ospitalità si protrae nel tempo, soprattutto in presenza di una clausola contrattuale che ne preveda il divieto assoluto, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto o di pagamento integrale del deposito cauzionale. Indipendentemente dalla durata della permanenza dell'ospite, una clausola come questa dovrebbe ritenersi nulla (Cassazione, sentenza 14343/09) in quanto contraria non solo ai doveri di solidarietà che si manifestano attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altri, ma anche alla tutela dei rapporti di amicizia.

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Prudenza e correttezza impongono comunque allo studente che sia titolare di un contratto d'affitto di non simulare l'ospitalità con una sublocazione, e in ogni caso di avvertire preventivamente il locatore qualora la permanenza dell'amico o del parente si protragga per un tempo tale da rendere più probabile la seconda della prima.