Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 15:41.

My24
Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)

Proventi multe superamento limiti velocità (articolo 25). I proventi delle multe per eccesso di velocità, al netto delle spese, sono attribuiti al 50% all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento (proventi da impiegarsi nella regione in cui è avvenuto l'accertamento) e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire al comune. La disposizione non si applica alle strade affidate in concessione. Gli enti devono destinare le quote dei proventi per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, comprese segnaletica e barriere, e di impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, al potenziamento delle attività di controllo delle violazioni. L'ente deve trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno una relazione al ministero delle Infrastrutture indicando l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati. La percentuale dei proventi è ridotta del 30% per l'ente che non trasmette la relazione. Si prevede, poi, un inasprimento delle sanzioni amministrative per chi sfora il limite di velocità. Per chi lo supera di oltre 40 Km/h, da 500 a 2mila euro e patente sospesa da 1 a 3 mesi. Chi supera, invece, il tetto di oltre 60 Km/h, dovrà pagare da 779 a 3.119 euro. Previsto, inoltre, che il posizionamento e l'uso degli autovelox fuori dai centri abitati non sia previsto entro un Km dal segnale del limite di velocità.

Pubblicità su strade e veicoli (articolo 5, comma 2). Arriva una stretta sulla pubblicità su strade e veicoli. In primo luogo, sono consentiti segnali (e quindi non più cartelli) di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e indicanti servizi di pubblico interesse. Bisognerà, però, avere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada. In attesa, poi, di una revisione e un aggiornamento generale degli itinerari internazionali, si prevede che divieti e prescrizioni di pubblicità per strada si applichino solo alle strade classificate come A e B. Nelle strade indicate con la lettera C, bisognerà verificare, volta per volta, (sarà compito del ministro dei Trasporti) la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale. Inoltre, si prevede che l'ente proprietario possa disporre dei mezzi pubblicitari rimossi se dopo 60 giorni non ne viene chiesta la restituzione da parte dell'autore della violazione, del proprietario o del possessore del terreno. Gli organi di polizia sono autorizzati ad accedere sul fondo privato dove è collocata la pubblicità per procedere alla sua rimozione. Mentre per quanto riguarda i veicoli, si stabilisce che la pubblicità a mezzo di altri veicoli sarà limitata alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, con verifiche periodiche sui prescritti oneri tributari. Sempre in tema di pubblicità sui veicoli, si ammette, anche, seppur con determinati limiti e prescrizioni, la pubblicità non luminosa per conto di terzi, anche, sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni.

Recupero punti (articolo 22). I punti persi sulla patente si riacquistano sostenendo una prova d'esame. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Revisione patente (articolo 23, comma 6). La revisione della patente scatta per i soggetti in condizione di coma prolungato (48 ore), oppure quando il conducente sia coinvolto in un incidente che ha determinato lesioni gravi a persone (e per lui ha significato la sospensione della patente) o, infine, quando il conducente minore di 18 anni, titolare di patente A, sia autore materiale di una violazione che determini, ugualmente, la sospensione della patente.

Revisioni (articolo 1, commi 5 e 6). Si fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa (che di base oscilla tra 155 a 624 euro) per il veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione solo, però, in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sulla documento di circolazione (anziché sulla carta di circolazione, come era invece previsto prima) che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo per recarsi presso le officine autorizzate ovvero direttamente presso i Trasporti per fare la revisione. Fuori da tali ipotesi, nel caso in cui si è pizzicati a circolare, comunque, con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.842 a 7.369 euro. All'accertamento della violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e in caso di reiterazione delle violazioni, arriva la confisca del mezzo.

Shopping24

Dai nostri archivi