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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 15:41.
Ricorso ai giudici di pace (articolo 41). Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero. Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica. Novità interessante sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In tal modo, si esclude che la sospensione ai adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento. Al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.
Rinnovo patente di guida (articolo 21 e 60). Addio al vecchio tagliandino autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
Segnalazione visiva e illuminazione veicoli (articolo 26). Si precisa che l'uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non solo ai motocicli e ciclomotori, ma anche alle minicar. Sono esentati da tale obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico. Rispondendo ai dubbi sollevati dai tecnici del Senato, la nuova formulazione della norma prevede espressamente che chiunque violi queste norme sia soggetto alla sanzione pecuniaria da 38 a 155 euro.
Segnaletica stradale (articolo 6). Aumentano le sanzioni per chi non mantiene in perfetta efficienza la segnaletica stradale. Prima si pagavano da 78 a 311 euro, ora da 389 a 1.559. Inoltre, si consente l'apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nei casi di "emergenza", comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale.
Segnali luminosi (articolo 7). Arriva una nuova categoria di segnali luminosi: i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.
Semafori intelligenti (articolo 62). Disco verde ai semafori intelligenti (bisognerà però prima fissarne i criteri di omologazione). Si tratterà di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo, all'accensione delle luci degli impianti semaforici, nonché di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. Entreranno in vigore 6 mesi dopo l'adozione dei criteri di omologazione.
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