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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 15:41.

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Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)

Veicoli a metano, elettrici e ibridi (articolo 2, comma 2). Spetterà al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilire, con proprio decreto, nel rispetto dei parametri e vincoli imposti dall'Ue, criteri e modalità per i veicoli ad alimentazione a metano, Gpl, elettrica e ibrida per applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o Gpl, alla massa delle bombole del metano o Gpl e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori. Dovranno essere definite, anche, le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione. In ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di marcia non può superare il limite massimo del 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è inferiore a una tonnellata. Negli altri casi, non può superare una tonnellata. La norma estende infine anche ai veicoli alimentati a Gpl, elettrici e ibridi (oltre quindi agli originari veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano) la previsione che la riduzione di massa a vuoti si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.

Veicoli confiscati (articolo 43). Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.

Veicoli inquinanti (articolo 2, comma 1). Si introducono misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli. In particolare, d'ora in avanti, chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, andando in giro con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Verbale informatico (articolo 37). In materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni, il verbale può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici e indicandone i contenuti essenziali (sommaria descrizione del fatto accertato, elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, targa del veicolo con cui è commessa la violazione).

Vietato sporcare le strade (articolo 5, comma 1). Disco verde al divieto, più severo, di "insozzare" le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 100 a 400 euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.

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