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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 15:41.

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Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)

Arriva una deroga al divieto di circolazione per i veicoli ai quali siano state apportare modifiche alle caratteristiche costruttive. La deroga si applica ai veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive su strada, limitatamente - però - agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario agli spostamenti. Rimane fermo, tuttavia, l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile.

Confisca e fermo veicoli (articolo 46). Riscritto il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato. Tra le novità, la previsione che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro. Prevista, poi, la restituzione ai proprietari dei ciclomotori confiscati per violazione per le quali attualmente non prevista la confisca, previo, però, pagamento delle spese di recupero, trasporto, custodia.

Destinazione proventi multe (articolo 42). Dovranno servire per la manutenzione delle strade, il potenziamento della segnaletica, il finanziamento dei controlli e accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Una quota parte delle maggiori entrate andranno per il 25% al ministero dei Trasporti, il 10% al Viminale per l'acquisto di automezzi. Altro 5%, sempre al Viminale, per gli accertamenti sulle strade, e ulteriore 5%, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale. Il 5%, sarà dirottato invece a Viale Trastevere, al ministero dell'Istruzione, per promuovere programmi di sicurezza stradale in classe.

Documenti di circolazione (articolo 33). Il conducente professionale deve avere sempre con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, se prescritti.

Duplicato carta di circolazione (articolo 13). Un decreto del ministero dei Trasporti dovrà stabilire il procedimento di rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa. Tale procedura si potrà applicare anche ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.

Educazione stradale in classe (articolo 46-bis). Dall'anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale (a saldi erariali invariati).

Esami di guida e autoscuole (articolo 20). La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio del foglio rosa e, in caso di esito negativo, si potrà ripetere, nel limite di validità del predetto foglio rosa, per una volta soltanto. Per il rilascio del foglio rosa bisognerà, pure, aver superato una prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Previsto, anche, che l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B debba effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Per aprire un'autoscuola, poi, servono, tra l'altro, insegnanti di teoria e pratica, con almeno un'esperienza maturata negli ultimi 5 anni. Bisognerà, poi, svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente. In via transitoria, si stabilisce, tuttavia, che per le autoscuole che attualmente svolgono la formazione soltanto per il conseguimento delle patenti A e B, tale obbligo si applichi a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola. Alle province il compito di vigilare. L'attività di autoscuola non può essere, comunque, iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti richiesti e tale verifica va ripetuta con cadenza - almeno - triennale.

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