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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 15:41.

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Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)

Estratto dei documenti di circolazione o di guida (articolo 10). Si prevede che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione o di guida, sostituisca tali documenti per un periodo massimo di 30 giorni. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. Spetterà al ministro dei Trasporti definire le nuove caratteristiche delle ricevute in questione e le regole tecniche per il loro rilascio.

Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 55). Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol. Si precisa che si tratta di un "obbligo" per tutti i locali, anche bar, alberghi, ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24. In quest'ultima caso, però, si precisa che tale obbligo scatta tra tre mesi.La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire una deroga ma solo 2 volte l'anno (notte del 15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettaclo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge). Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniare che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).

Farmaci pericolosi per la guida (articolo 56). Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministero del Welfare dovrà individuare (e successivamente tenere aggiornato) un elenco di farmaci che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. Tali farmaci dovranno riportare sulle confezioni esterne o sui contenitori un pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Se ci si scorderà di mettere il pittogramma il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco sarà soggetto a una multa che può arrivare fino a 25mila euro.

Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1). Si introduce una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle seguenti condizioni: a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni e b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale. In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali. In caso di guida accompagnata a 17 anni, l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra. Le medesime sanzioni si applicheranno anche se il minore viene pizzicato alla guida senza accompagnatore.

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