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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 15:41.

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Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)Le novità del codice della strada dalla A alla Z (Ansa)

Innalzata a 68 anni l'età per condurre bus e autocarri (articolo 16, comma 2). Si prevede un aumento dell'età per trasportare persone e merci fino a 68 anni (oggi, 65). Arriva anche la facoltà di guidare oltre gli 80 anni a seguito del superamento di visita medica specialistica biennale (requisiti fisico-psichici) di fronte alla commissione medica locale.

Invalidi (articolo 59). I relativi contrassegni devono essere esposti sui veicoli. Il contrassegno non può contenere diciture dalla quali può individuarsi la persona fisica interessata.

Licenziamento autisti ubriachi (articolo 45, comma 1). Sarà considerata giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcool.

Macchine agricole (articolo 15). Sale automaticamente da uno a 2 anni la validità dell'autorizzazione per le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dalla legge. A beneficiarne, tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Raddoppiano, però, imposta di bollo e, ove previsti, gli eventuali indennizzi relativi alla maggiore usura delle strade conseguente al transito di veicoli eccezionali. Previsto, anche, che il Governo introduca la previsione che le attrezzature delle macchine agricole possano essere utilizzate, anche, per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.

Macchinette di bambini e invalidi (articolo 8). Non rientrano nella definizione di veicolo (e quindi non sono soggette alle norme del Codice della Strada), le macchinette dei bambini e quelle a uso degli invalidi che, secondo la normativa comunitaria, vengono annoverate fra gli ausili medici, anche se con motore. Si prevede, poi, che la circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi sulle parti della strada riservate ai pedoni, già consentita dal Codice della Strada, debba, comunque, ora, avvenire «secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade».

Modifiche ciclomotori (articolo 14). Sanzioni in salita (da 779 a 3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare da mille a 4mila euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Non ci sarà spazio per vacatio legis. Vale a dire, queste norme entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto, infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione.

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