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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 15:41.
Obbligo di lenti o apparecchi per la guida (articolo 30). Obbligo di usare lenti o apparecchi per la guida, se prescritti, per i titolari di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (il cosiddetto patentino). Tale obbligo è quindi esteso anche a ciclomotori e minicar ed entra in vigore subito.
Patenti estere (articolo 24). Previste pene pecuniarie per chi, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidi con patenti rilasciate da uno Stato estero non più in corso di validità (le multe sono salate: da 2.257 euro a 9.032, oltre al fermo amministrativo di 3 mesi). Giro di vite analogo per il guidatori professionali.
Patentino per i motorini (articolo 17). D'ora in avanti, nell'ambito dei corsi di preparazione per far guidare il motorino ai 14enni, bisognerà svolgere una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del rilascio del patentino, bisognerà aver superato tutti gli esami e le prove teoriche previste, anche, previa attività di formazione, e una prova pratica di guida del ciclomotore. Quest'ultima, però, scatterà a decorrere dal 19 gennaio 2011, una volta che sarà recepita la normativa europea (Direttiva 2006/126/Ce) sulla patente di guida.
Permesso di guida a ore (articolo 44). Chi ha subito il ritiro della patente può ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.
Pneumatici da neve "sicuri" (articolo 1, commi da 1 a 4). Spetterà al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedere l'obbligo che i pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. Bisognerà, poi, che tutti i veicoli, anche atipici, (a esclusione, però, di quelli da città, ultraleggeri, micro veicoli ad alimentazione elettrica e veicoli ibridi) siano muniti (o, almeno, abbiano a bordo) mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Ci saranno sanzioni amministrative (pecuniarie) da 779 fino a 3.119 euro per chiunque importi, produca per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializzi pneumatici, sistemi, componenti o entità tecniche dei veicoli di tipo non omologato o privi della richiesta marcatura. Oltre, ovviamente, al sequestro e alla successiva confisca degli eventuali pezzi irregolari.
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