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Norme e Tributi Fisco

Iva e black list dal 2 novembre

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 agosto 2010 alle ore 10:07.

Si precisa il quadro del censimento delle operazioni Iva che vengono realizzate nei confronti di operatori economici che risiedono in paesi black list, con un nuovo perimetro e una nuova scadenza per il primo adempimento, relativo alle operazioni di luglio e agosto, fissata al 2 novembre. Che saranno fissati in un decreto su cui si sta ultimando il lavoro dei tecnici. Questo mentre è approdato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 180 di ieri, 4 agosto, l'altro decreto del ministero dell'Economia, datato 27 luglio 2010, che ha rivisto gli elenchi delle black list (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 luglio).

Il decreto in preparazione
Per quel che riguarda il decreto in preparazione verrà, in primo luogo, precisato l'ambito delle operazioni da segnalare. Dovrebbero, infatti, essere aggiunte all'elenco delle operazioni da comunicare i servizi che risultano esclusi dall'applicazione dell'Iva per mancanza del requisito di territorialità (molto numerosi nei confronti dei paesi black list). In questo modo sarebbero comprese, per esempio, le operazioni di consulenza tecnico legale e di elaborazione dati e sugli immobili situati all'estero. Al contrario dovrebbero essere escluse le operazioni esenti poste in essere da parte dei soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti in base all'articolo 36 bis (situazione che si verifica in particolare nel caso di banche e assicurazioni).

Inoltre, dovrebbe essere fissato un nuovo termine per il primo adempimento. Le comunicazioni relative ai mesi di luglio e agosto dovranno essere effettuate insieme a quelle di settembre e del terzo trimestre, entro il 2 novembre (la scadenza sarebbe fissata al 31 ottobre che cade di domenica mentre il 1° novembre è festivo) in sostituzione delle date del 31 agosto e del 30 settembre rispettivamente previste originariamente.
Lo slittamento, che non dovrebbe generare ritardi di sorta all'azione di contrasto alle frodi Iva, consentirà ai contribuenti di raccogliere, presso le controparti estere, i dati necessari alla compilazione dell'elenco, dati che spesso non sono in possesso delle imprese italiane, adeguando altresì i sistemi informativi in modo tale da consentire l'estrazione delle operazioni rilevanti.

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In questo lasso temporale, inoltre, le Entrate avranno modo di chiarire i numerosi interrogativi che si pongono i contribuenti circa i soggetti e le tipologie di operazioni che devono essere comunicate al fisco.

Gli ammessi e gli esclusi
Alcuni interventi su quest'ultimo aspetto dovrebbero, come detto, essere già previsti nel decreto. Il ministero, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge di ampliare o restringere gli obblighi di comunicazione, in relazione a particolari settori di attività, dovrebbe disporre che sono in ogni caso da inserire nella comunicazione le prestazioni di servizi da e verso paesi black list, che sono escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità; queste operazioni, non essendo soggette a registrazione ai fini Iva, non si sarebbero dovute dichiarare in base alle regole originarie (Dm del 30 marzo scorso).

Si tratta, in particolare, dei servizi resi a operatori stabiliti all'estero, fuori campo Iva in base all'articolo 7-ter (regola generale di territorialità: trasporti di beni, consulenze tecniche e legali, provvigioni, eccetera), nonché delle prestazioni, rese e ricevute, che sono escluse da imposta in Italia in base agli articoli 7-quater (ad esempio prestazioni su immobili e servizi alberghieri effettuati all'estero) e 7-quinques (ad esempio fiere tenute all'estero). L'estensione disposta dal decreto in corso di emanazione si applicherà solo alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2010.
Dovrebbero, invece, uscire immediatamente dagli elenchi le operazioni esenti, sia in acquisto che in vendita, effettuate da parte di soggetti che hanno esercitato l'opzione per la dispensa da adempimenti (articolo 36-bis).

L'anticipazione
La proroga a fine ottobre era stata annunciata dal Sole 24 Ore del 17 luglio. La decisione del rinvio del termine inizialente previsto per il 31 agosto è stata presa circa due settimane fa. Per l'ufficializzazione della proroga si aspettava il decreto che è in preparazione. L'adempimento riguarda i soggetti passivi Iva, tenuti a comunicare telematicamente all'Agenzia tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list

LE INDICAZIONI IN ARRIVO
Nuove scadenze

Il termine per l'invio telematico degli elenchi mensili di luglio (scadenza originaria 31 agosto) e agosto (scadenza originaria 30 settembre) slitta a martedì 2 novembre, data entro cui dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni di settembre e quella del terzo trimestre 2010. Lo slittamento è finalizzato a consentire la raccolta dei dati e l'aggiornamento dei sistemi informatici delle imprese e dei professionisti interessati al nuovo adempimento
Le operazioni da inserire
Entrano in elenco anche le prestazioni da e verso paesi black list (Ue ed extra Ue), che risultano escluse da Iva (e dunque senza obblighi di registrazione) per mancanza del requisito di territorialità. Si tratta, in particolare, dei servizi esteri che rientrano nell'ambito degli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/72. L'inclusione negli elenchi riguarda le operazioni di questo tipo che sono state effettuate a partire dal 1° settembre 2010
Le esclusioni
Fuori dagli elenchi, con effetto già a partire dal 1° luglio 2010, tutte le operazioni esenti (articolo 10 del Dpr 633/72), rese e ricevute da parte di contribuenti che hanno optato per la dispensa da adempimenti in base all'articolo 36-bis del Dpr 633/72. Questi operatori continuano, invece, a dichiarare nell'elenco black list le eventuali cessioni o prestazioni imponibili attive e passive

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