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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2010 alle ore 08:00.
Il ricorso ferma anche la multa per mancata indicazione del conducente. Quindi il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione non è tenuto a rispettare il termine dei 60 giorni per comunicare chi era alla guida al momento dell'infrazione: dovrà ottemperare solo dopo che la sua opposizione sarà stata eventualmente respinta e solo se non lo farà in questa fase sarà punibile anche con la multa supplementare di 263 euro normalmente prevista per chi non consente di individuare il conducente cui decurtare i punti relativi all'infrazione commessa. Lo ha stabilito il ministero dell'Interno rispondendo a un quesito della prefettura di Bologna su una situazione piuttosto diffusa nella pratica.
Finora, si tendeva ad applicare l'articolo 126-bis, comma 2 del codice della strada, secondo cui il proprietario che «omette senza giustificato e documentato motivo» di fornire i dati del conducente va punito con la multa supplementare. Spesso accade che chi fa ricorso dimentichi di comunicare i dati o dia per scontato di non doverlo fare in quanto il ricorso "blocca" il pagamento della multa (nel caso ci si rivolga al prefetto è automatico, dal giudice di pace bisogna invece chiederlo). A quel punto, l'organo di polizia si accorge che manca l'indicazione del conducente e invia il secondo verbale, quello per omessa indicazione.
Ora il ministero fa rientrare la presentazione del ricorso tra i giustificati e documentati motivi per i quali può essere ammessa la mancata comunicazione. Quest'interpretazione si basa su un passaggio della sentenza 27/05 della Consulta (quella che dichiarò incostituzionale la decurtazione a carico del proprietario che non indicava il guidatore), in cui si afferma che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi». La nota ministeriale cità però anche una sentenza contraria della Cassazione (la 17348/07), ritenendola evidentemente in subordine rispetto a quella della Consulta.
Da notare che, secondo il ministero, nessun problema si pone quando è lo stesso ricorso a contenere il nome del trasgressore: in questo caso, l'invito a indicare il conducente è da considerarsi rispettato, anche se il modulo allegato al verbale non è stato riempito. In effetti capita che il proprietario si opponga qualificandosi come tale. E, anche quando non lo fa, talvolta riporta elementi di fatto che fanno pensare quantomeno a una sua presenza a bordo al momento dell'infrazione, per cui non risulta credibile che poi dichiari di non sapere chi guidasse.