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Questo articolo è stato pubblicato il 14 settembre 2010 alle ore 08:12.
Con le nuove causali N, O e P del quadro SO del modello 770, lo scudo fiscale ter diviene un po' meno riservato. Le nuove causali, come precisa la circolare 45/E del 2010, che è intervenuta con una serie di chiarimenti su quadro RW e modello 770, devono essere utilizzate dagli intermediari finanziari intervenute in operazioni di scudo, solo per segnalare:operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio in base all'articolo 13-bis del Dl 78/2009 in modo che sia possibile verificare se il contribuente abbia dichiarato gli eventuali imponibili;
le operazioni aventi a oggetto attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti, in quanto, in questo caso, da un lato, cessa l'esonero dalla compilazione di RW per le attività detenute all'estero e, dall'altro, vengono meno le garanzie di tracciabilità costituite dal sistema degli intermediari.
Il codice O viene utilizzato, per realizzare il primo dei due obiettivi. Esso si riferisce alla modalità di "rimpatrio giuridico" attuata mediante affidamento – in amministrazione, ma senza intestazione – a una fiduciaria residente, di attività patrimoniali non finanziarie (immobili, gioielli, imbarcazioni, opere d'arte, marchi) detenute all'estero. In questo genere di mandato, la società fiduciaria deve compilare il quadro SO del modello 770, con la causale O per indicare: l'ammontare delle operazioni attraverso le quali si realizza la cessione delle attività rimpatriate (corrispettivo di cessione della piena proprietà o della nuda proprietà o di costituzione di diritti reali di usufrutto, di superficie, ecc.); ovvero lo sfruttamento delle stesse, (canone di affitto, noleggio o utilizzo di gioielli, automobili, beni d'arte).
In questo modo il fisco potrà verificare se il contribuente avrà dichiarato i relativi redditi, se imponibili.
Le causali N e P, invece, rispondono alla seconda esigenza: monitorare l'uscita delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate dal circuito degli intermediari, fuoriuscita che ne impedisce la successiva tracciabilità. Naturalmente, la segnalazione è dovuta solo nel caso di prelievo materiale delle somme dai conti segretati. Non deve, invece, essere segnalato il trasferimento verso altri conti correnti e depositi (anche non segretati) attraverso bonifici e/o assegni, nonché i pagamenti di utenze, Rid, di imposte e ogni altro pagamento o trasferimento tra intermediari tracciato in base alla legge.