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Questo articolo è stato pubblicato il 25 settembre 2010 alle ore 09:56.
Qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato se l'azienda dichiara che è stato utile ad incrementare la competitività. Lo precisano l'agenzia delle Entrate e il ministero del lavoro con una nota congiunta (prot. 2010/134950) tornando sul tema della detassazione dopo la risoluzione 83/2010. Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Il problema si è posto all'indomani della risoluzione 83/2010 la quale aveva dato un segnale di apertura alla possibilità di detassare il lavoro straordinario regolamentato dal decreto legislativo 66/2003 (ma anche quello supplementare). Era stato avanzato qualche dubbio sulla possibilità che queste somme venissero detassate poiché erano contenute nella norma originaria che ha istituito il beneficio fiscale (Dl 93/08), ma successivamente sono state soppresse dal 2009 (articolo 5 del Dl 185/08).
Nessun dubbio, invece, si era posto per lo straordinario forfetizzato che generalmente viene corrisposto ai lavoratori che hanno un inquadramento elevato nell'ambito della contrattazione collettiva e che sono esclusi dalla disciplina giuridica sull'orario di lavoro. Ora viene precisato che il lavoro straordinario che si applica alla generalità dei lavoratori (ossia, quello regolato dal Dlgs 66/03) può essere detassato a condizione che «sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività». Come chiarisce la nota congiunta analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
Si pone però il problema della prova affinché possa essere dimostrata la correlazione: anche sul punto la nota congiunta fornisce un nuovo indirizzo. In via generale, l'Agenzia e il ministero richiamano la circolare 49 del 2008 in cui è stato chiarito che l'impresa deve documentare che determinate somme siano state assegnate al lavoratore: e ciò può avvenire anche attraverso «la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta».
In considerazione del fatto che questa documentazione non sempre è presente nelle aziende, la nota sembra fare un passo in più: l'azienda, in alternativa alla documentazione, può fornire una dichiarazione con cui attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati al proprio andamento economico.