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Questo articolo è stato pubblicato il 29 settembre 2010 alle ore 08:23.
La nuova tariffa dei commercialisti svela finalmente il suo volto in attesa del passaggio finale che sarà costituito dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo che il ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, ha adottato gli onorari spettanti agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in base alle disposizioni del decreto legislativo 139/2005. Nuove regole, dunque, per l'attività di revisione e controllo nei collegi sindacali e negli enti pubblici.
La tariffa stabilisce i compensi che spettano per le attività professionalipreviste dall'articolo 1 del decreto senza operare distinzioni in relazione al titolo professionale (dottore commercialista, ragioniere commercialista o esperto contabile) del professionista che le svolge. Pertanto, se l'attività è svolta da un professionista iscritto alla sezione A o B dell'Albo i compensi spettanti sono determinati con le stesse modalità e nella stessa entità. In tutti gli articoli della tariffa i titoli professionali del decreto 139/2005 sono indicati, per brevità, con il termine "professionista", definendo così sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.
La nuova tariffa è stata elaborata effettuando una rivalutazione dei parametri monetari della precedente. L'indice utilizzato per effettuare la rivalutazione è il Foi (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Si tratta dell'indice generalmente utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari, come ad esempio i canoni di locazione. L'indice Foi, rispetto agli altri indici utilizzati per misurare l'inflazione (indice Nic, indice Ipca) è il solo per il quale sono disponibili serie storiche dal 1991, e inoltre è quello che per il periodo 2003/2007 presenta l'incremento più contenuto (9,9%) rispetto al Nic (10,7%) e all'Ipca (11,5%).
La rivalutazione degli onorari presenti nella vigente tariffa è del 50% e assume come riferimento temporale il periodo settembre 1992-marzo 2010. Le tariffe attualmente in vigore sono state adottate, per i dottori commercialisti, nel 1994, e per i ragionieri nel 1997, ma la loro elaborazione risale, rispettivamente al settembre 1992 e al maggio 1992. La rivalutazione viene applicata in maniera differenziata a seconda che si tratti di onorari fissi, ovvero di onorari percentuali. Infatti, mentre per gli onorari fissi il coefficiente di rivalutazione del 50% è stato applicato direttamente sulla misura del compenso, per gli onorari percentuali il coefficiente di rivalutazione è stato applicato direttamente sui parametri di riferimento per la definizione dei compensi. Pertanto, la variazione è stata operata sugli scaglioni e non sugli onorari fissati in misura percentuale.