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Questo articolo è stato pubblicato il 10 ottobre 2010 alle ore 14:15.
Senza pace le espropriazioni per pubblica utilità, procedure che vedono in conflitto i diritti dei proprietari e gli interessi della collettività. Per rimediare ai frequenti errori possibili nelle procedure, nel 2001 il Dpr 327 aveva varato «l'acquisizione sanante» (articolo 43), riconoscendo il risarcimento danni (con interessi) per i casi di aree utilizzate per scopi di interesse generale.
La sentenza 293 depositata dalla Corte costituzionale giovedì scorso (si veda Il Sole 24 Ore di sabato 9 ottobre) ha eliminato questa norma, ritenendola eccedente rispetto alla delega normativa che la doveva legittimare. In attesa di un prevedibile nuovo intervento legislativo, questa pronuncia, come tutte le sentenze dei giudici costituzionali, si applica alle vicende pendenti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quella data non saranno quindi più possibili le «acquisizioni sananti» regolate dall'articolo 43 in danno di chi ha procedure ancora aperte, cioè di coloro i quali hanno perso il possesso di un'area perché l'amministrazione se ne è impadronita senza pagare alcunché e senza emettere alcun provvedimento.
La sentenza invece non riguarda coloro i quali hanno subito la sottrazione di fatto di un immobile (o hanno vinto un ricorso al Tar) e hanno ricevuto il provvedimento di acquisizione non più impugnabile per decorso dei 60 giorni dinanzi al giudice amministrativo (120 giorni con ricorso straordinario, ma senza sospensione feriale), oppure hanno concordato una cessione dell'area con formale atto scritto.
Per chi ha procedure ancora aperte, cioè per chi ha subito la sottrazione di fatto, non opera la prescrizione (quinquennale per gli atti illeciti): ancor oggi, quindi, chi non ha ricevuto alcun provvedimento per un'area sottratta quindici anni fa, può chiedere il risarcimento o la restituzione dell'area. Se invece c'è stata la notifica di un provvedimento (di acquisizione sanante, a norma dell'articolo 43 del Dpr 327/2001), e questo provvedimento non è più impugnabile, non vi sono possibilità di riottenere l'area, dovendosi accontentare del risarcimento del danno (con interessi moratori ed eventuale dimostrazione di occasioni perdute di ulteriore reddito).