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Questo articolo è stato pubblicato il 01 novembre 2010 alle ore 09:55.
La funzione economica, sociale e giuridica della revisione non è quella di garantire l'assoluta e incondizionata attendibilità del bilancio d'esercizio, né il lettore dello stesso può nutrire questa aspettativa. Tale funzione, piuttosto, consiste nel tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni stakeholder può avere nella credibilità dei valori di bilancio e dell'informativa complementare, livello che si intende garantito dai profili di etica, indipendenza, professionalità,responsabilità chiesti al revisore.
Nei principi di revisione si fa riferimento alla «ragionevole sicurezza», ossia a un livello di fiducia sufficientemente alto che il revisore ripone nell'attendibilità del bilancio esaminato, al quale corrisponde un complementare livello, ritenuto opportunamente basso, di presenza di errori. Il revisore, dunque, assume un rischio (consistente nell'eventualità che il suo giudizio, circa la conformità del bilancio d'esercizio esaminato alle norme che ne regolano la formazione, non risulti confermato dai fatti) relativo alla possibile sussistenza di errori significativi (cioè capaci di alterare le decisioni economiche assunte dagli stakeholder sulla base delle risultanze del bilancio) nel bilancio d'esercizio.
Il revisore, quindi, ha l'obiettivo generale di accertare, con ragionevole sicurezza, che «il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile» (Isa 200, paragrafo 3). Sono proprio le asserzioni di bilancio – opportunamente declinate per transazioni, saldi e informativa, attestate dalla direzione (ossia, nel sistema del Codice civile, dal cda, se si è in presenza del sistema ordinario o, comunque, dal l'organo deputato alla predisposizione del progetto di bilancio) nel presentare il bilancio di esercizio come conforme alle norme di legge e ai principi contabili – a costituire il «sistema di parametri» al quale rapportare le evidenze aziendali, opportunamente programmate, raccolte e indagate mediante appropriati elementi probativi. La piena rispondenza alla realtà di quelle asserzioni (cioè il loro essere prive di errori) rivelerà un giudizio parziale di attendibilità che si andrà poi componendo, insieme a tutti gli altri, in un giudizio complessivo e di sintesi.