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Questo articolo è stato pubblicato il 04 novembre 2010 alle ore 08:07.
La conciliazione taglia l'ultimo traguardo. E si avvia al debutto. Da domani sarà, infatti, in vigore il regolamento del ministero della Giustizia che interviene per fissare le ultime disposizioni necessarie. Il provvedimento, decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 4 novembre, delinea infatti le caratteristiche degli enti mediatori, di quelli di formazione, le tariffe, i controlli su albo e registro, le procedure.
Con l'inserimento di quest'ultimo tassello il quadro è ormai pronto per l'esordio fissato per la prossima primavera. Fatti salvi naturalmente possibili slittamenti. Che però, a questo punto, sarebbero motivati da sole opportunità politiche e non più da necessità tecniche.
Dal 20 marzo 2011 scatterà così una forma di mediazione «obbligatoria» come condizione di procedibilità nel processo che andrà ad affiancarsi ad altri due tipi di conciliazione, quella volontaria e quella affidata al giudice. Prima di poter avviare un processo, cioè, sarà necessario avere concluso un procedimento di conciliazione. E già da alcuni mesi gli avvocati sono obbligati a fornire ai propri clienti un'informativa sulla possibilità di risolvere la propria controversia anche in maniera stragiudiziale.
Un obbligo e una condizione di procedibilità che non interessa la totalità delle cause civile, ma "solo" quelle in cui il tasso di conflittualità è particolarmente elevato o il rapporto tra le parti è destinato a protrarsi nel tempo anche oltre la definizione della singola lite. Nel dettaglio, nel perimetro della conciliazione obbligatoria rientreranno tutte le controversie in materia di: condominio; successioni ereditarie; riconoscimento del danno da incidente stradale o nautico; responsabilità medica; contratti assicurativi, bancari o finanziari;
diffamazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo. Il giudice inoltre, a processo iniziato, anche in appello, potrà, a sua discrezione, ritenere opportuno il ricorso agli organismi di conciliazione tenuto conto dello stato del procedimento, della natura della causa e della condotta delle parti, in maniera tale da non favorire dilazioni. Il procedimento di conciliazione avrà una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo potrà iniziare oppure proseguire.