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Norme e Tributi Fisco

La lotta all'evasione internazionale non ha più confini. Clienti e fornitori al setaccio della Gdf

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 novembre 2010 alle ore 08:26.

Internazionalizzazione ai raggi x. La Guardia di Finanza da qualche settimana sta intensificando il monitoraggio sulle aziende di "medie" e "rilevanti" dimensioni (quelle con un fatturato pari ad almeno 25 milioni di euro) con interessi all'estero. Le Fiamme Gialle stanno passando al setaccio, in particolare, gli affari conclusi con imprese e professionisti domiciliati in paesi black list e le partecipazioni detenute in società «Cfc» insediate in territori che beneficiano di regimi privilegiati. A ricevere i questionari inviati dai nuclei di polizia tributaria potrebbero essere, inoltre, aziende che hanno avuto rapporti "indiretti" con realtà appartenenti a paradisi fiscali (per esempio, attraverso sedi secondarie).

Lotta all'evasione internazionale senza confine, dunque. Partecipazioni azionarie e operazioni "a rischio" – l'annualità sotto osservazione è il 2008 – dovranno essere sezionati e trasmessi al Fisco nel termine di 45 giorni.

La check-list della GdF è suddivisa sostanzialmente in due parti. Innanzitutto, dovranno essere indicate le società controllate o collegate residenti nei paradisi fiscali con cui non sono stati intrattenuti rapporti economico-commerciali. In seconda battuta – e qui lo spettro delle notizie che il Fisco intende acquisire risulta di notevole portata – dovranno essere segnalati analiticamente i dati relativi ai fornitori e ai clienti "collegabili" ai 70 paesi a fiscalità privilegiata sotto costante osservazione perché poco collaborativi. Dalla denominazione sociale, all'indirizzo completo della sede legale o di eventuali sedi secondarie operative localizzate in paesi o territori che godono di un regime fiscale privilegiato (in base la Dm 23 gennaio 2002), dalle partite Iva nazionale o comunitaria al numero delle fatture e delle note di credito contabilizzate, dall'ammontare dei ricavi e dei pagamenti alle coordinate dei rapporti bancari esteri da cui sono stati effettuati.

La sensazione è che l'amministrazione finanziaria stia vagliando i dati in proprio possesso riguardo a soggetti che risultano avere rapporti commerciali o di partecipazione con soggetti localizzati in paradisi fiscali, ma non essendo in grado di sapere a priori se siano state violate le disposizioni sulle controlled foreign companies (articolo 167 del Testo unico) o sulla deducibilità dei costi provenenti da soggetti black list (articolo 110, comma 10), stia richiedendo queste ulteriori informazioni al contribuente.

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Infatti, per le società estere partecipate viene richiesto di specificare se sia stato compilato il quadro FC del modello Unico o il motivo dell'omissione (ad esempio, perché la società estera – pur essendo residente in un Paese elencato nell'allegato 1 – non riveste una delle forme elencate nel Dm 21 novembre 2001, oppure per la sussistenza delle una delle cause esimenti previste dal comma 5 dell'articolo 167, eventualmente risultanti da un interpello, eccetera). Lo stesso viene richiesto con riferimento ai rapporti commerciali con società non controllate o collegate.

In realtà, il questionario è ambiguo proprio con riferimento ai rapporti di tipo commerciale. A una prima lettura si potrebbe essere indotti a pensare che venga richiesto di fornire informazioni riguardo a ogni tipo di società estera con cui si siano intrattenuti rapporti, mentre sarebbe più logico che l'obbligo riguardasse soltanto le società estere con sede nei 70 paesi indicati nell'allegato 1 ed eventualmente a quelle con sede in altri paesi, ma con stabili organizzazioni che usufruiscano dei benefici fiscali di cui al Dm 23 gennaio 2002.

Ricordiamo, infine, che Malta e Cipro dal 2004 sono esclusi dalla lista di cui al Dm 23 gennaio 2001 (risoluzione 96/E del 2004). Mentre la richiesta delle coordinate bancarie della controparte non residente e del numero (quantità) delle fatture e note di credito comporterà certamente oneri sproporzionati, comportando la necessità di modificare i software aziendali.

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