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Questo articolo è stato pubblicato il 10 novembre 2010 alle ore 07:39.
Il testo del collegato lavoro, pagina per pagina
Certezza sull'operato degli ispettori, garanzie in caso di violazione della procedura ispettiva e uniformità di comportamento sul territorio: sono questi gli effetti che verranno prodotti dal 24 novembre a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183 (il collegato lavoro) pubblicata sul supplemento ordinario 243 alla «Gazzetta Ufficiale» 262 di ieri.
Un primo elemento di novità riguarda il riordino della verbalizzazione dell'attività ispettiva che fa spazio al verbale di primo accesso che va rilasciato al datore di lavoro alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo.
Il verbale – che formalizza l'apertura dell'ispezione – deve contenere alcuni elementi essenziali per la legittimità dell'atto. Sono: l'identificazione dei lavoratori e la descrizione delle modalità del loro impiego; la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro; ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti. Particolare attenzione alle modalità di impiego che risulteranno utili per reggere anche in un'eventuale sede giudiziaria la corretta qualificazione effettuata dall'ispettore.
Altra questione riguarda "ogni richiesta" che l'ispettore ritiene utile al proseguimento dell'istruttoria. Sul punto, anche in presenza di una generica formulazione legislativa, appare necessario che il verbale contenga una puntuale indicazione della documentazione necessaria.
Non è difficile immaginare che un comportamento non attento nella redazione del verbale possa dare luogo a un contenzioso che riguarderà proprio i vizi degli elementi del verbale e la conseguente impossibilità di difesa da parte dell'azienda.
La norma prevede che l'ispettore abbia «l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro», con la conseguenza che il primo accesso deve inevitabilmente terminare con la consegna del verbale che non potrà essere procrastinata ai giorni successivi.
In presenza di inadempimenti scatta la diffida al trasgressore e l'eventuale obbligato in solido: per la regolarizzazione di condotte comunque materialmente sanabili. La novità sta nel fatto che viene stabilito un termine legale di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale unico conclusivo dell'ispezione. Entro i successivi 15 giorni, il datore di lavoro ha diritto al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Di fatto, quindi, la diffida dà all'azienda 45 giorni di tempo (30 più 15) per regolarizzare la posizione amministrativa. La diffida non viene più notificata con atto separato ma contenuta nel verbale unico di fine ispezione.