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Norme e Tributi Lavoro

Il collegato lavoro elimina la conciliazione. Il provvedimento oggi in Gazzetta. Tutte le novità

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Questo articolo è stato pubblicato il 09 novembre 2010 alle ore 08:11.

L'abc del collegato lavoro (di Claudio Tucci)

Nove mesi per opporsi al licenziamento (di Nevio Bianchi)

Il collegato lavoro taglia il traguardo della pubblicazione: la legge 4 novembre 2010, n. 182 sarà pubblicata sul supplemento ordinario 243 alla «Gazzetta Ufficiale» 262 di oggi. Le nuove norme entreranno in vigore – salvo diversa, espressa disposizione – tra 15 giorni. Che cosa accadrà, dunque, dal 24 novembre?

Fin da subito verrà meno l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Le parti avranno comunque la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione ma saranno libere di adire immediatamente l'autorità giudiziaria. In un solo caso il tentativo di conciliazione prima del giudizio rimarrà obbligatorio: chi vorrà impugnare dinnanzi al giudice un contratto di lavoro certificato dovrà preventivamente esperire il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l'atto di certificazione.

Anche le procedure arbitrali potranno essere immediatamente utilizzate. Resta infatti inalterata la possibilità di rivolgersi all'arbitro nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi. In aggiunta, le parti avranno fin da subito a disposizione due nuove forme di arbitrato: l'arbitrato durante il tentativo di conciliazione promosso presso la direzione provinciale del Lavoro e l'arbitrato innanzi a un collegio costituito a iniziativa delle parti. Nel primo caso è la commissione di conciliazione, su richiesta delle parti, a costituirsi in collegio arbitrale. Nel secondo, le parti potranno far decidere la controversia da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna di esse e da un presidente scelto, di comune accordo, tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati cassazionisti. Per l'arbitrato davanti alle commissioni di certificazione, invece, occorrerà attendere che tali organi istituiscano proprie camere arbitrali.

Non sarà immediatamente operativa neppure la possibilità di sottoscrivere clausole compromissorie, con le quali le parti si vincolano a far decidere eventuali controversie, anche future, ad arbitri, invece che al giudice del lavoro. Questa possibilità è, infatti, subordinata a un'espressa previsione da parte di accordi interconfederali o contratti collettivi. Se le organizzazioni sindacali non si attiveranno in tal senso nei prossimi 12 mesi, il ministero del Lavoro darà il via libera alle clausole compromissorie con un proprio decreto, che potrà essere in seguito integrato e derogato dalla contrattazione collettiva. La clausola compromissoria potrà in ogni caso essere pattuita al termine del periodo di prova ovvero, in mancanza, trascorsi 30 giorni dall'assunzione, ma solo innanzi a una commissione di certificazione, che dovrà accertare l'effettiva volontà delle parti.

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Subito in vigore sono invece le nuove regole in materia di decadenza. Oltre al licenziamento, andrà impugnata per iscritto entro 60 giorni anche la cessazione del rapporto di lavoro dovuta alla scadenza del termine o della somministrazione. Allo stesso modo, andranno impugnati entro 60 giorni il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, il trasferimento di sede del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro a seguito di un trasferimento d'azienda e ogni altro caso in cui si chieda la costituzione del rapporto in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, incluse le ipotesi di somministrazione irregolare.

Vi è poi un nuovo termine di decadenza che entra subito in vigore, tanto per i licenziamenti quanto per i casi sopra descritti: entro i 270 giorni successivi all'impugnazione, occorrerà proporre ricorso al giudice o all'arbitro ovvero istanza di conciliazione. In caso di rifiuto dell'arbitrato o di fallimento della conciliazione si dovrà ricorrere al giudice entro 60 giorni. Le nuove decadenze si applicano anche ai contratti a termine già scaduti o in corso di esecuzione. Inoltre, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento del danno al lavoratore sarà quantificato in un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione: la nuova regola si applica anche alle cause in corso all'entrata in vigore della legge. La misura massima dell'indennità potrà essere ridotta alla metà in presenza di accordi o contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, dei lavoratori già occupati a termine, secondo specifiche graduatorie.

Infine, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione, anche a progetto, il datore di lavoro potrà essere condannato al pagamento di un'indennità da 2,5 a 6 mesi di retribuzione qualora abbia offerto un'assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore nel corso della collaborazione precedente.

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