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Questo articolo è stato pubblicato il 09 novembre 2010 alle ore 08:11.
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Il collegato lavoro taglia il traguardo della pubblicazione: la legge 4 novembre 2010, n. 182 sarà pubblicata sul supplemento ordinario 243 alla «Gazzetta Ufficiale» 262 di oggi. Le nuove norme entreranno in vigore – salvo diversa, espressa disposizione – tra 15 giorni. Che cosa accadrà, dunque, dal 24 novembre?
Fin da subito verrà meno l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Le parti avranno comunque la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione ma saranno libere di adire immediatamente l'autorità giudiziaria. In un solo caso il tentativo di conciliazione prima del giudizio rimarrà obbligatorio: chi vorrà impugnare dinnanzi al giudice un contratto di lavoro certificato dovrà preventivamente esperire il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l'atto di certificazione.
Anche le procedure arbitrali potranno essere immediatamente utilizzate. Resta infatti inalterata la possibilità di rivolgersi all'arbitro nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi. In aggiunta, le parti avranno fin da subito a disposizione due nuove forme di arbitrato: l'arbitrato durante il tentativo di conciliazione promosso presso la direzione provinciale del Lavoro e l'arbitrato innanzi a un collegio costituito a iniziativa delle parti. Nel primo caso è la commissione di conciliazione, su richiesta delle parti, a costituirsi in collegio arbitrale. Nel secondo, le parti potranno far decidere la controversia da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna di esse e da un presidente scelto, di comune accordo, tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati cassazionisti. Per l'arbitrato davanti alle commissioni di certificazione, invece, occorrerà attendere che tali organi istituiscano proprie camere arbitrali.
Non sarà immediatamente operativa neppure la possibilità di sottoscrivere clausole compromissorie, con le quali le parti si vincolano a far decidere eventuali controversie, anche future, ad arbitri, invece che al giudice del lavoro. Questa possibilità è, infatti, subordinata a un'espressa previsione da parte di accordi interconfederali o contratti collettivi. Se le organizzazioni sindacali non si attiveranno in tal senso nei prossimi 12 mesi, il ministero del Lavoro darà il via libera alle clausole compromissorie con un proprio decreto, che potrà essere in seguito integrato e derogato dalla contrattazione collettiva. La clausola compromissoria potrà in ogni caso essere pattuita al termine del periodo di prova ovvero, in mancanza, trascorsi 30 giorni dall'assunzione, ma solo innanzi a una commissione di certificazione, che dovrà accertare l'effettiva volontà delle parti.