House Ad
House Ad
 

Norme e Tributi Fisco

L'abc della finanziaria 2011. Tutti i tagli e gli stanziamenti voce per voce

Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 22 novembre 2010 alle ore 08:05.

Disco verde all’ecobonus per le ristrutturazioni edilizie, a 100 milioni di euro per i malati di Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica, mentre scendono da 350 a 250 i milioni a disposizione per gli interventi di carattere sociale. Taglio anche ai fondi del 5 per mille che scendono a quota 100 milioni. Il ddl di stabilità per il 2011, l’ex legge finanziaria, approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2010, contiene anche un giro di vite sugli accertamenti fiscali, nuove risorse e proroga per tutto il 2011 per gli ammortizzatori sociali e il via libera all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche, che dovrà portare nelle tasche dello Stato almeno 2,4 miliardi.

Dopo un lungo tira e molla con viale Trastevere, Tremonti ha ridotto, poi, il taglio alle università: nel 2011, il fondo di funzionamento riceverà un assegno “extra” di 800 milioni, che dovranno servire anche per il piano di “promozione” ad associato dei ricercatori. Disco verde pure (ma solo nel 2011) a un credito d'imposta, fino a 100 milioni, in favore delle imprese che affidano le attività di ricerca agli atenei (o agli enti pubblici di ricerca). Prorogato al 2011, poi, il regime di detassazione dei contratti di produttività. Novità anche per il patto di stabilità di enti locali, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Ecco in 53 voci l’abc del ddl stabilità approvato definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2010.

Accertamenti fiscali (articolo 1, commi 17-22). Si ampliano i poteri degli uffici periferici del Fisco e quelli degli uffici dell’amministrazione finanziaria in tema di accertamento parziale. Arriva poi una stretta sulle sanzioni: a decorrere dal 1° febbraio 2011, vengono elevate da un quarto a un terzo del minimo previsto per legge le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva, e alle altre imposte indirette. Sono innalzata (in egual misura) le multe in caso di rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o liquidazione o di formulare istanza di accertamento con adesione. Crescono anche le sanzioni pecuniarie dovute alle diverse ipotesi di ravvedimento operoso. Infine in tema di conciliazione giudiziaria di una controversia tributaria: si innalzano le sanzioni da un terzo al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo conciliato.

L’articolo continua sotto

In 41 voci l'abc del maxiemendamento alla finanziaria 2011 (Fotogramma)

Ok della Camera alla finanziaria. Il 5 per mille ridotto scatena il no profit

Il 5 per mille ridotto a un quarto scatena la protesta del no profit (di Elio Silva)

Il 5 per mille ridotto a un quarto scatena la protesta del no profit. Il voto sulla finanziaria alla Camera

Anche il 5 per mille, il principale esempio di sussidiarietà fiscale vigente (benché mai andato a

Via libera a ecobonus e frequenze tv (Imagoeconomica)

Via libera a ecobonus e frequenze tv

ROMA - Ultime limature all'asta per le frequenze Tv, ai fondi per sostenere i malati di Sla e al

Tags Correlati: Camera di Commercio | Fondo università | Guardia di Finanza | Italia | Ministero delle infrastrutture | Ministero dello sviluppo economico | Montecitorio | Siae | Sose

 

Agevolazioni contributive in agricoltura (articolo 1, commi 43-46). Viene quantificato in 86 milioni per il 2010 l’onere della rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo. Confermata a regime dal 1° agosto 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive (articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge 67/1988) per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina (articolo 1, comma 41). La disposizione rende permanenti le agevolazioni individuate dal comma 4-bis dell’articolo 2 del Dl 195/2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione era finora prevista fino al 31 dicembre 2010 (termine ora soppresso). Si tratta di agevolazioni destinate agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina che incidono sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Aliquote contributive (articolo 1, comma 39). Abrogato il comma 10 dell’articolo 1 della legge 247/2007 che prevedeva, a decorrere dal 2011, l’innalzamento di 0,09 punti percentuali dalle aliquote contributive di finanziamento relative all’Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori; alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’Inps; alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento (cioè la quota della retribuzione lorda che viene versata sotto forma di contributo obbligatorio).

Ammortizzatori sociali (articolo 1, commi 30-33 e 36). Rifinanziati anche per il 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi. Disco verde anche (sempre per il 2011) all’erogazione da parte dell’Inps di un incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o licenziati a causa della crisi.

Apprendistato (articolo 1, comma 35). Proroga per il 2011del finanziamento statale (fino a 100 milioni) per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.

Bonus energetico per la riqualificazione edifici (articolo 1, comma 47-bis) Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 296/2006. Spetta, inoltre, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Vale anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Borse di studio e prestiti d’onore (articolo 1, comma 26). Disco verde a 100 milioni, per il 2011, per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio.

Cinque per mille (articolo 1, comma 40). Taglio alle risorse per il 5 per mille, principale esempio di sussidiarietà fiscale vigente: si scende per il 2011 da 400 a soli 100 milioni.

Copertura degli oneri correnti (articolo 1, comma 168). La copertura del provvedimento per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 196/2009, in base al prospetto allegato alla presente legge.

Credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali (articolo 1, commi 42 e 45). Viene limitato il credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (prima il termine finale era il 31 dicembre 2010). Si prevede poi l’entrata in vigore della norma dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità in Gazzetta ufficiale.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 25). Arriva un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto interministeriale (Economia-Istruzione). Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non occorre alla formazione del reddito e (soprattutto) non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Specifica importante: il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 37). Modificato l’articolo 12, comma 5 del decreto legge 78/2010, che riguarda l’applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette “finestre”), per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10mila soggetti beneficiari. Tra i beneficiari della disposizione (lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità), vengono ricompresi oltre quelli indicati al comma 2, anche quelli indicati al comma 1 dell’articolo 7 della legge 223/1991. Inoltre il ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Il prolungamento avviene per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto 78/2010 e quella computata sulla base dell’articolo 12 del decreto n. 78. L’intervento avviene nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione e in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto al primo periodo dell’articolo 12, comma 5 (ossia oltre il tetto dei 10mila beneficiari).

Detassazione premi di produttività (articolo 1, comma 47). Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008) in base al quale il lavoratore dipendente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%) in luogo dell’Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. L’agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 prevede già anche uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili. La proroga 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e comunque su un ammontare non superiore a 6mila euro. Se il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo per il 2011 è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010, il lavoratore deve presentare una attestazione ad hoc del possesso del requisito reddituale. Lo stanziamento previsto nel 2011 è di 60 milioni di euro.

Detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti (articolo 1, comma 53). Viene prorogata per il 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. Viene anche stabilito che il beneficio non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2012.

Editoria, contributi alla stampa italiana all’estero (articolo 1, commi 54 e 55). Viene estesa alla stampa italiana all’estero la disciplina introdotta dall’articolo 10-sexies del decreto legge 194/2009 (legge 25/2010) che, per i contributi relativi all’anno 2009, ha escluso una serie di testate dall’applicazione dell’articolo 2, comma 62, della legge finanziaria 2010, la legge 191/2009. Che stabilisce che i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto (cosiddetto “tetto” ai contributi). Vengono inclusi tra i soggetti cui, con riferimento ai contributi per il 2009, non si applica il cosiddetto “tetto”, i giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonché i giornali e le riviste italiani pubblicati all’estero e le pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero. Conseguentemente, la stampa italiana all’estero viene esclusa dalla previsione per cui per i contributi relativi al 2009 si applica la riduzione del 50%, recata dall’art. 10-sexies, comma 1, lett. d), del decreto legge 194/2009. Le disposizioni si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l’esercizio 2011, procedendo, se necessario, alla rideterminazione degli importi, con riduzione proporzionale.

Editoria, sostegno (articolo 1, comma 57). Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2011 per interventi di sostegno all’editoria. L’incremento è disposto in considerazione dei tempi di adozione del regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dei contributi all’editoria previsto dall’art. 44 del D.L. 112 del 2008 [1] e in attesa della definizione della disciplina di settore.

Emittenza televisiva locale ed emittenza radiofonica locale e nazionale (articolo 1, comma 60). Vengono incrementati di 45 milioni di euro per il 2011gli incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale. Le risorse sono reperite a valere sugli introiti della gara diritti d’uso di frequenze radioelettriche nonché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Entrata in vigore (articolo 1, comma 169). Il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011, mentre entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, le misure per le regioni in disavanzo sanitario (commi da 49 a 51), l’azzeramento del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’Economia reale (comma 52) e la proroga della detrazione fiscale per carichi delle famiglie per le famiglie residenti all’estero (comma 53).

Eventi sismici del dicembre 2009 in Umbria (articolo 1, comma 83). Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall’ordinanza n. 3853 del 3 marzo 2010, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per il biennio 2011-2012.

Federalismo fiscale (articolo 1, comma 23). In vista dell’attuazione del federalismo fiscale, vengono aumentati compiti e risorse alla società Sose e all’Ifel.

Finanziamento Inps (articolo 1, commi 2-4). Arriva l’adeguamento, per il 2011, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias), a favore di alcune specifiche forme di gestioni pensionistiche: fondo pensioni lavoratori dipendenti, autonomi, minatori ed Enpals. Gli incrementi da trasferirie sono pari complessivamente a 542,07 milioni di euro.

Finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 1, comma 38). Viene incrementato di 200 milioni di euro per il 2011 il Fondo nazionale per le politiche sociali.

Fondo per interventi strutturali di polirica economica (articolo 1, comma 82). La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, 61 milioni di euro per l'anno 2013 e 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Fondo pagamenti dei comuni alle imprese (articolo 1, commi 58 e 59). Istituzione di un Fondo per velocizzare i pagamenti da parte dei comuni verso le imprese fornitrici. Il fondo, dotato di 60 milioni di euro per il 2011, è finalizzato al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. Un decreto Interno individuerà modalità e criteri di riparto e i comuni che avranno accesso al fondo: saranno quelli virtuosi, che hanno rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio ed evidenziano un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti interiore alla media nazionale.

Fondi Fas (articolo 1, comma 5). Viene rimodulata la quota di 1,5 miliardi per il 2012 delle risorse Fas (Fondo aree sottosviluppate) da destinare a interventi di edilizia sanitaria pubblica. Si specifica che l’85% di questi soldi dovranno essere dirottati al Sud e il restante 15% alle regioni del Centro Nord.

Fondo esigenze indifferibili e urgenti (articolo 1, comma 40). Viene incrementato di 924 milioni per il 2011 la dotazione del Fondo esigenze indifferibili e urgenti. Una quota di tali risorse, pari a 874 milioni, saranno ripartite con Dpcm tra le finalità contenute nell’elenco 1 della Finanziaria 2010 (legge 191/2009). Non rientra nel riparto il Fondo università che ha un finanziamento ad hoc, mentre rientrano i 25 milioni per gli atenei privati, i 245 milioni per il sostegno delle scuole paritarie e i 250 milioni per garantire i libri gratis alle elementari, la stabilizzazione degli Lsu (i Lavoratori socialmente utili) della scuola (Palermo-Napoli, in testa) e la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali. Arrivano anche 100 milioni per i malati di Sla e 124 per interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto.  Taglio alle risorse per il 5 per mille, principale esempio di sussidiarietà fiscale vigente: si scende per il 2011 da 400 a soli 100 milioni.

Fondo interventi politica economica (articolo 1, comma 14). Arrivano riduzioni di 1.752 milioni, per il 2011, di 255 milioni, per il 2012, e di 49 milioni, a decorrere dal 2013.

Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (articolo 1, commi 29 e 34). Viene incrementato di un miliardo. Una parte di queste risorse dovrà essere dirottata alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale (articolo 1, comma 52). Ridotta di 242 milioni per il 2011 la dotazione del Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. In questo modo il fondo viene azzerato.

Frequenze radioelettriche (articolo 1, commi 8-13). Si parla di assegnazione di frequenze radioelettriche da affidare a servizi di comunicazione elettronica. Si prevede che entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente Ddl di Stabilità, l’Authority di settore (l’Agcom) avvii le procedure per assegnare tali frequenze, che saranno destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La liberazione delle frequenze per essere destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Il ministro dello Sviluppo economico individuerà la data di assegnazione (sentendo l’Europa) e potrà sostituire le frequenze già assegnate, con altre che si rendano nel frattempo disponibili. Attenzione: il piano di ripartizione delle frequenze e il piano di assegnazione dovranno essere aggiornati secondo le nuove norme. Sviluppo economico ed Economia dovranno quantificare e attribuire le misure finanziarie compensative (10% degli introiti, e comunque entro al massimo 240 milioni), che saranno finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale. Si prevede poi che entro il 31 dicembre 2012, data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica, lo Sviluppo economico provvederà ad assegnare i diritti d’uso del radiospettro, anche mediante trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva. L’Agcom dovrà normare diritti e doveri gravanti sui titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione dei servizi di media audiovisivi. In caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il ministero dello Sviluppo economico revocherà la concessione o ridurrà l’assegnazione, acquisendo il diritto di disporre delle frequenze precedentemente assegnate. In caso poi di trasmissioni di programmi televisivi in digitale, privi del titolo abitativo, al responsabile editoriale si applicano pesanti sanzioni amministrative: fino a 2,5 milioni di multa, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato penale. Mentre l’operatore di rete che ospiti un fornitore di servizi di media audiovisivi privo del titolo abitativo è sanzionabile con la sospensione o la revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con diritto d’uso. Il Governo stima in non meno di 2,4 miliardi i proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche. Le procedure di assegnazione di tali diritti si dovranno concludere con il versamento dei relativi introiti nelle casse erariali entro il 30 settembre 2011. Il mancato raggiungimento dell’introito stimato, farà scattare una riduzione lineare delle spese di ciascun dicastero.

Giochi, dal rafforzamento del contrasto al gioco illegale fino al recupero dell’evasione (articolo 1, commi da 63 a 81). Le disposizioni tendono a rafforzare il contrasto al gioco illegale e al recupero della base imponibile a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscale. Per chi sottrae base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è prevista una sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a 50mila euro è anche prevista la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi. Sanzione amministrativa da 516 a 2mila euro per chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione di inizio attività. Vengono perseguite le giocate simulate: sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell’esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva chiusura da sei mesi a un anno e revoca della concessione se viene accertata una ulteriore violazione. Vengono estesi i poteri sanzionatori dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato. Disposizioni per ottenere la riduzione delle sanzioni. Ci sono anche due disposizioni interpretative. La prima prevede che l’imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse sia comunque dovuta anche se la raccolta, compresa quella a distanza, avviene in assenza o inefficacia della concessione rilasciata da Aams. In base alla seconda si intende per soggetto passivo d’imposta chiunque, anche in assenza o inefficacia della concessione rilasciata da Aams, gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse. Se l’attività è esercitata per conto terzi il soggetto per conto del quale viene esercitata l’attività è obbligato in solido al pagamento di imposta e sanzioni. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è posta a base di rettifiche e accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap eventualmente applicabili. Nuove disposizioni su accertamento delle base imponibile e controlli in materia di Preu (prelievo erariale unico). Prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata per la prevenzione, il contrasto e il recupero della ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici a minorenni: prevista una sanzione da 500 a mille euro, con chiusura dell’esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco fino a 15 giorni. Dal 2011 i concessionari abilitati alla raccolta di scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all’80% sono tenuti a versare all’erario il 20% della differenza lorda così maturata. Decadenza automatica del nulla osta quando apparecchi e congegni risultino temporaneamente non collegati alla rete telematica per un periodo superiore a 90 giorni (e non più a 60 giorni). Nuove indicazioni sulla competenza territoriale per le cause di opposizione all’ordinanza di ingiunzione. Con decreto Aams saranno introdotte nuove tipologie di giochi e avviate le procedure per il loro affidamento in concessione. Interventi per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale. L’Aams è autorizzata all’aggiornamento dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio dei giochi pubblici. Stilato l’elenco analitico dei requisiti necessari ai concessionari dei giochi che sottoscriveranno le convenzioni, con relativi obblighi. Viene consentito ad Aams di esercitare una serie di poteri in materia di controllo, indirizzo e segnalazione alle autorità e di sanzioni sullo svolgimento dell’attività da parte dei concessionari dei giochi. Programma straordinario di 30mila controlli nel 2011 da parte di Aams in materia di giochi pubblici per contrastare gioco illecito ed evasione fiscale. L’Aams potrà avvalersi della collaborazione di Siae e Guardia di finanza. Aams dovrà istituire dal 1° gennaio 2011 un elenco con: soggetti proprietari o possessori di apparecchi o terminali per l’esercizio dei giochi; concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali; ogni altro soggetto che svolga attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli altri o qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

Istituti universitari a ordinamento speciale (articolo 1, comma 84). Viene autorizzato un contributo di 5,2 milioni per il 2011 da destinare alle Scuole superiori a ordinamento speciale, riservando due milioni di euro alla Scuola Imt (istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale istituito con Dm 18 novembre 2005.

Leasing immobiliare (articolo 1, commi 15-16). Si interviene sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili. Intanto, si prevede che l’utilizzatore del bene (che cioè paga il canone alla società di leasing) sia responsabile in solido per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (vale a dire la società di leasing). L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa. A partire dal 1° gennaio 2011 poi le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da un’imposta unica sostitutiva, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, con modalità decise dal Fisco entro il 15 gennaio 2011.

Missioni di pace (articolo 1, comma 27). Arriva un ulteriore stanziamento di 750 milioni per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011 alle missioni di pace internazionali.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (articolo 1, commi 62 e 62). Risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. La società Rete ferroviaria italiana (Rfi) è autorizzata a destinare massimo 35,6 milioni di euro alle spese di studi e progettazione a carico dello Stato conseguenti alla variazione del tracciato della nuova linea ferroviaria Torino-Lione in territorio italiano. Le risorse sono disponibili nel contratto di programma 2007-2011 stipulato nel 2007 fra ministero delle Infrastrutture e Rfi. Interamente a carico dello Stato la spesa massima di 12 milioni per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena, nell’ambito dei lavori per la Torino-Lione. La spesa è effettuata a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale.

Patto di stabilità interno per gli enti locali (articolo 1, commi da 86 a 122).  Il patto di stabilità per gli enti locali per gli anni 2011-2013, che, come negli anni precedenti, si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti. Fra le novità introdotte viene consentito ai comuni che hanno superato nell’anno 2008 la soglia di 5mila abitanti di escludere dal calcolo del saldo rilevante ai fini della Patto di stabilità interno per il 2010 alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario ( come cessione di azioni, vendita del patrimonio immobiliare, distribuzione di dividendi) qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.Vienemodificato l’articolo 14, comma 32, del decreto legge 78/2010 che obbliga i comuni fino a 30mila abitanti a mettere in liquidazione le società costituite prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78, escludendone l’applicazione nei confronti delle società che presentano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi finanziari. Il comma 103-bis fornisce una norma interpretativa. Restano ferme le disposizioni previste dal comma 4-quinquies dell’articolo 4 del Dl 2/2010 che prevede che gli enti che abbiano operato l’esclusione prevista dal comma 10 dell’articolo 7-quater del Dl 5/2009 sono tenuti a operarla anche negli anni 2010 e 2011. Il comma 10 prevede che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell’anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Modificato il comma 9 dell’articolo 14 del decreto legge 78/2010 che contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio: la norma consente agli enti nei quali l’incidenza della spesa per il personale sia inferiore al 35% della spesa corrente di effettuare assunzioni per turnover in deroga al limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 1, commi da 123 a 148). Disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013, le cui norme sono dichiarate principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e del secondo comma dell’articolo 119. Nel corso dell’esame è stata sostituta la tabella allegata relativa alla ripartizione tra le regioni a statuto speciale del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle singole regioni.

Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (articolo 1, commi da 149 a 157). Viene recepito il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo il 29 ottobre 2010, con il quale viene definito da una parte il contenzioso riguardante le quote delle ritenute Irpef sui redditi da pensione spettanti alla regione (comma 149) e dall'altra il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale (commi 150, 151 e 154). Viene disciplinato il patto di stabilità (commi 152 e 153), modificato l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario (comma 155 e 156) e vengono dettate norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione (comma 157).

Rapporti finanziari con la Regione Valle d’Aosta (articolo 1, commi da 158 a 162). Viene recepito l'accordo intervenuto tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta per l’attuazione dei principi del federalismo fiscale contenuti nella legge 42/2009. Viene determinato il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà (commi 158 e 161), si rinvia all'adozione di norme di attuazione per il necessario adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione (commi 159 e 160), si dettano norme generali per il coordinamento dello stesso con l'attuazione del federalismo fiscale (comma 162).

Regime Iva per le cessioni di immobili (articolo 1, comma 85). Si interviene sul regime Iva per le cessioni di fabbricati: viene disposta l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta. In particolare viene stabilito che non sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione.

Regioni in disavanzo sanitario (articolo 1, commi 49-51). Per i risultati dell’esercizio 2010 alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico previsti dal piano di rientro dai disavanzi sanitari di provvedere alla copertura del disavanzo sanitario con risorse di bilancio regionale, purché le misure siano adottate entro il 31 dicembre 2010. Divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2011azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere delle regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate alla data di entrata in vigore del dl 78/2010 (31 maggio). I pignoramenti e le prenotazioni di debito sui pagamenti che le regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate trasferiscono alle aziende sanitarie locali e ospedaliere, se effettuati prima del 31 maggio 2010 non producono effetti da late data e fino al 31 dicembre 2011. Gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri possono disporre, per finalità istituzionali, delle somme che gli sono state trasferite durante il periodo sopra indicato. Consentita una deroga del 10% del blocco del turnover del personale sanitario a condizione che entro il 31 ottobre 2010 sia avvenuta la verifica positiva dell’attuazione parziale delle misure contenute nel piano di rientro dal deficit sanitario presentato dalla regione interessata.

Ricerca aerospaziale ed elettronica (articolo 1, comma 56). Per assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica le risorse previste dall’articolo 3-bis del dl 135/2009 (che si occupa di disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia europea) sono ridestinate, fino a un massimo di 400 milioni, in favore di interventi per lo sviluppo e l’accrescimento delle industrie del settore aeronautico.

Saldi di bilancio (articolo 1, comma 1). Intanto si fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare: per il 2011, 41,9 miliardi, in termini di competenza, al netto di 11,3 miliardi per regolazioni debitorie, come indicato nella Decisione di finanza pubblica. Per quanto riguarda invece il ricorso al mercato, per il 2011, è fissato un livello massimo in termini di competenza, pari a 268 miliardi. In quest’ultima cifra è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo non superiore a 4 miliardi, relativi a interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per il biennio successivo, il livello massimo del saldo netto da finanziareè pari a 22,8 miliardi, per il 2012, e a 15 miliardi, nel 2013. Il ricorso al mercato è fissato in 276 miliardi, per il 2012 e 242, per il 2013.

Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 48). Viene incrementato di 347,5 milioni per il 2011il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, come rider minato dall’articolo 11, comma 12 del Dl 78/2010 (che prevede una rigerminazione in riduzione di 600 milioni a decorrere dal 2011). L’incremento copre i cinque dodicesimi delle maggiori risorse (834 milioni) che lo Stato si è impegnato nel prossimo esercizio ad assicurare alle regioni con il “Nuovo patto per la salute” del 3 dicembre 2009.

Sclerosi laterale amiotrofica (articolo 1, comma 40). Arrivano 100 milioni per garantire ricerca e assistenza domiciliare ai malati di Sla.

Sicurezza (articolo 1, comma 28). Prorogato fino al 30 giugno 2011 il piano di impiego di polizia e forze armate per il controllo del territorio. Spesa prevista: 36,4 milioni.

Tabelle A e B, Fondi speciali (articolo 1, comma 163). Il comma 163 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Il comma determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per ministeri.

Tabella C (articolo 1, comma 164). Il comma 164 reca l’approvazione della Tabella C, che riguarda la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione, in base alla nuova normativa contabile, è rinviata alla legge di stabilità.

Tabella D (articolo 1, comma 165). Il comma segnala che la Tabella D determina gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

Tabella E (articolo 1, commi 166 e 167). Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni sono indicati nella Tabella E allegata al provvedimento.

Trasporto pubblico locale ferroviario (articolo 1, commi 6-7). Viene introdotta una “norma di responsabilità”, prevedendo che l’erogazione dei 480 milioni l’anno (fino al 2011) è subordinata alla verifica, nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione del trasporto. La verifica va fatta entro il primo semestre 2011 da parte dei ministeri dell’Economia e dei Trasporti. Si prevede poi la ripartizione dei 425 milioni (annualità 2009) destinati all’acquisto di nuovo materiale rotabile: sarà necessario acquisire il parere favorevole della Conferenza unificata. Nella ripartizione bisognerà tener conto, tra l’altro, degli aumenti tariffari, da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi e la razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati.

Università (articolo 1, comma 24). Arrivano 800 milioni in più, nel 2011, per incrementare il fondo di funzionamento degli atenei, che passa quindi da 6,1 miliardi a 6,9. Per il 2012 e 2013, l’incremento sarà di 500 milioni. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per gli anni 2011-2016, arriverà un decreto interministeriale (Istruzione - Economia) per l’approvazione di un piano straordinario per la promozione ad associato dei ricercatori.

Shopping24

Da non perdere

Economia Usa a stelle e (7) rischi

Quale futuro si prospetta per l'economia degli Usa e per quella globale, inevitabilmente

Senza Pedemontana le imprese frenano

Se ne parla da vent'anni e ancora non c'è. L'Expo 2015 sembrava l'occasione buona per arrivare in

Lettere

I mutui latitano ma le banche abbiano più coraggio Mi chiamo Andrea Bucci, sono un giovane

Il posto italiano sul treno cinese

Dapprima le cattive notizie: l'anno appena trascorso è stato, per gli italiani, il peggiore del

Grillo è tornato e vuole contendere l'elettorato a Berlusconi

Una mossa a effetto di Beppe Grillo era attesa come inevitabile ormai da qualche settimana. Da

Casa, la banca non ti dà il mutuo? Allora meglio un affitto con riscatto. Come funziona

Il mercato dei mutui in Italia resta al palo. Nell'ultimo mese la domanda di prestiti ipotecari è


Jeff Bezos primo nella classifica di Fortune «businessperson of the year»

Dai libri alla nuvola informatica: Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato di Amazon,

Iron Dome, come funziona il sistema antimissile israeliano che sta salvando Tel Aviv

Gli sporadici lanci di razzi iraniani Fajr-5 contro Gerusalemme e Tel Aviv costituiscono una

Dagli Assiri all'asteroide gigante del 21/12/2012, storia di tutte le bufale sulla fine del mondo

Fine Del Mondo, Armageddon, end of the World, Apocalypse? Sembrerebbe a prima vista roba da