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Questo articolo è stato pubblicato il 23 novembre 2010 alle ore 18:59.
Tornano le tariffe minime e vincolanti. Debuttano le specializzazioni e l'equo compenso per i praticanti. Ma non saranno consentite le società di capitali e il patto di quota lite. Soprattutto, la consulenza legale diventerà materia riservata per i soli iscritti all'Albo.
L'Aula del Senato ha approvato - in prima lettura - il disegno di legge di riforma della professione forense con 155 sì, 114 no e 11 astenuti. A favore hanno votato Pdl, Lega e Fli. Contrari Pd, Idv ed Mpa. L'Udc si è astenuta.
Nel provvedimento – che dovrà ancora affrontare però l'esame della Camera – vengono ripristinate le tariffe come criterio per la determinazione degli onorari e così come il divieto di legare una quota del compenso al risultato (il cosiddetto patto di quota lite). La consulenza farà capo in esclusiva agli avvocati. Ma si apre uno spazio per i giuristi d'impresa che potranno svolgere l'attività anche nei confronti dell'intera holding e per le associazioni a favore dei propri associati.
Quanto alla forma in cui esercitare la professione, la riforma chiude drasticamente la porta alle società di capitali, la lascia socchiusa per la pubblicità (a patto che sia non comparativa e veritiera) e la apre per le specializzazioni (tanto che il Consiglio nazionale forense, con un regolamento varato a settembre, ha già disciplinato, nel dettaglio, la materia, tanto attesa dalla categoria e dalle associazioni rappresentative).
Al Cnf, che giovedì apre il sui congresso nazionale, viene affidato poi il compito di vigilare con estrema severità sull'esercizio effettivo della libera professione, incompatibile, in ogni caso, con un contratto di lavoro subordinato (come accade, invece, in molti Paesi esteri).
Caduta la preselezione per lo svolgimento del tirocinio è stata individuata una forma di compenso per i praticanti, mentre l'esame sarà articolato in tre prove scritte e in una orale, confermando il meccanismo in vigore da qualche anno per la correzione degli scritti con l'abbinamento a sorteggio tra elaborati e sede di valutazione.
Infine, si prevede una parziale «esternalizzazione» del procedimento disciplinare. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti il consiglio istruttore di disciplina e il collegio giudicante, il primo dei quali è titolare dell'azione disciplinare. Vengono stabilite le modalità con cui il consiglio esercita l'istruttoria e si prevede che l'interessato possa chiedere di essere ascoltato personalmente anche avvalendosi di un difensore.