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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2010 alle ore 08:16.
La previdenza è un cantiere sempre aperto. Anche quando il legislatore non interviene con riforme strutturali la materia subisce aggiustamenti continui perché il traguardo della sostenibilità complessiva del sistema non è ancora stato raggiunto. Il 1° gennaio entrano in vigore alcune innovazioni introdotte negli ultimi anni, con il protocollo del welfare (la legge 247/2007) e con la manovra anticrisi del maggio scorso (decreto legge 78/2010). Vediamo che ccosa cambia.
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Le nuove finestre
Nel 2011 entra in vigore il nuovo sistema di calcolo delle "finestre". Questo meccanismo serve a separare la data in cui si maturano i requisiti pensionistici dal momento (successivo) in cui decorre la pensione; si tratta di un meccanismo che garantisce l'innalzamento dell'età pensionabile, senza il clamore che accompagnerebbe una riforma esplicita dei requisiti pensionistici. Sino all'approvazione del Dl 78/2010, vigeva un sistema di finestre "rigide": una volta che si maturava il diritto alla pensione, per fruire del relativo trattamento bisognava aspettare la prima "finestra" utile, coincidente con una data fissa. Dal 1° gennaio, la finestra si trasforma in un termine che si calcola per ciascun lavoratore, a partire dalla data di maturazione dei requisiti (finestre "mobili"). Questo termine, che è fissato in 12 mesi per i lavoratori dipendenti e che sale a 18 mesi per gli autonomi e per i parasubordinati, vale per tutti i trattamenti.
Sono escluse dall'applicazione delle finestre mobili solo alcune categorie di lavoratori: primi fra tutti i soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre del 2010 (si vedano anche le Domande & risposte).
Salgono le quote
Dal 1° gennaio aumentano anche i requisiti necessari per andare in pensione di anzianità. La maturazione del diritto alla pensione di anzianità, infatti, non dipende più solo dal raggiungimento di un numero minimo di contributi, ma è subordinata anche al raggiungimento di un'età anagrafica minima; inoltre, la somma di queste due voci (contributi ed età) non può essere inferiore a una cifra, la cosiddetta "quota". Secondo la legge 247/2007, questa quota cresce annualmente, fino a stabilizzarsi nel 2013. Per il 2011, il valore della quota è fissato a 96, con un'età minima che non può essere inferiore a 60 anni. Per gli autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, è prevista una regola più penalizzante: la quota è fissata a 97, con un minimo di 61 anni di età.