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Questo articolo è stato pubblicato il 30 dicembre 2010 alle ore 10:35.
Banche popolari. Si prevede che nessun socio può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro il 31 marzo 2011; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
Benzinai (articolo 2, comma 5). Confermata anche per l’anno d’imposta 2011 la deduzione forfettaria dal reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti. Saranno le Entrate a fissare i nuovi importi dello sgravio nel rispetto del limite di spesa complessiva di 24 milioni.
Bonus maturità. Slitta ancora la norma sulla valorizzazione del percorso scolastico per far partire in vantaggio nei test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso gli studenti più bravi. Lo slittamento è, per ora, fino al 31 marzo 2011. Quindi è ancora possibile, in teoria, far partire la norma dall’anno accademico 2011-2012. Tutto ciò ovviamente a meno che un successivo Dpcm faccia slittare tutto a fine dicembre 2011.
Carta d’identità. Slitta al 31 marzo 2011 la previsione che i documenti di identità debbano essere muniti della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
Case fantasma. Ci sono tre mesi in più per l’emersione delle case fantasma.
Comunicazione stipendi. Slitta al 31 marzo 2011 anche l’obbligo da parte dei sostituti d’imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati su retribuzioni e contribuzioni.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi). Che viene prorogato fino al 31 marzo 2011.
Controlli sui circoli privati. Slittano al 31 marzo 2011.
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (Cnam). Che viene prorogato fino al 31 marzo 2011, per garantire continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale.
Coperture finanziarie (articolo 3). Previste le coperture finanziarie per tutte le proroghe cosiddette “onerose”.
Crisi finanziaria (articolo 2, commi da 13 a 17). Si autorizza Bankitalia a prorogare o provvedere all’estensione della linea di credito già esistente per garantire all’Italia l’adempimento di obblighi internazionali sul fronte degli interventi del Fondo monetario internazionale. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.