Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 02 marzo 2011 alle ore 06:42.

My24
Malattia taglia-stipendi nei serviziMalattia taglia-stipendi nei servizi

Il terziario vara un contratto collettivo nazionale di lavoro in linea con i tempi. Il protocollo di intesa firmato il 26 febbraio scorso interviene su molti aspetti del precedente contratto. Nell'intesa le parti, per prevenire abusi, modificano in parte il trattamento economico di malattia, spaziano dalla contrattazione di secondo livello al welfare contrattuale, adeguano le retribuzioni, introducono un nuovo elemento retributivo. Dunque, un restyling accurato per il Ccnl del settore terziario i cui contraenti non si lasciano sfuggire di mano l'opportunità di recepire le novità introdotte dal collegato lavoro.

Malattia
Per la prima volta un contratto collettivo interviene sul trattamento economico di malattia con la finalità di contrastare gli abusi. È prevista una diversa articolazione della cosiddetta «carenza» (primi 3 giorni di malattia), di norma interamente retribuita. Il nuovo Ccnl prevede che per le prime due malattie nell'anno solare l'integrazione continui a essere pari al 100% della retribuzione; la misura è ridotta al 50% per la terza e quarta malattia. A partire dal quinto evento, il datore di lavoro non dovrà più pagare i primi tre giorni. La penalizzazione non si applica alle malattie che inizialmente vengono certificate con prognosi di almeno 12 giorni, ai ricoveri in genere nonché ad altre gravi patologie. Viene poi recepito quanto stabilito dall'articolo 20 del Dl 112/08 che consente - ai datori di lavoro interessati - di scegliere di pagare direttamente la malattia, omettendo il versamento all'Inps della relativa contribuzione.

Contrattazione di II livello
Nell'ipotesi di accordo vengono modificate le linee guida per la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) che potrà occuparsi solo delle materie delegate dal Ccnl e non potrà disciplinare istituti già regolamentati a livello nazionale. Gli elementi retributivi di natura variabile dovranno essere prioritariamente agganciati a elementi di produttività e competitività delle aziende, per ottenere i previsti benefici contributivi e fiscali. Con riferimento ai contenuti della contrattazione di secondo livello, il Ccnl permette, al fine di aumentare la produttività, di derogare anche ad alcuni istituti disciplinati dal Ccnl, con esclusione di: apprendistato, determinazione dell'orario di lavoro settimanale anche dei minori, individuazione dei permessi per ex festività, durata delle ferie e relativo trattamento economico.

La garanzia
Le aziende che non applicheranno la contrattazione di secondo livello dovranno corrispondere - nel mese di novembre 2013 - a tutti i lavoratori il nuovo elemento retributivo denominato «elemento economico di garanzia» (si veda la tabella a lato) che: spetta solo ai dipendenti in forza al 31 ottobre 2013 presenti in azienda e assunti non oltre il 1 maggio dello stesso anno; si riferisce al periodo di riferimento dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013; va riproporzionato in funzione della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro; può essere assorbito in somme erogate dopo il 1° gennaio 2011; non entra nel calcolo di nessun altro istituto contrattuale, Tfr compreso.

Detassazione
Con una nota a verbale le parti identificano gli elementi retributivi a cui si può applicare l'imposta sostitutiva del 10%, se richiamati in accordi o intese di secondo livello, in linea con quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 3/2011.

Ente bilaterale
Nel Ccnl si afferma che bilateralità e il welfare contrattuale integrano quanto previsto in materia di trattamento economico e normativo. Il contributo dovuto all'ente resta invariato (0,10% a carico dell'azienda e 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza). Se il datore di lavoro non aderisce deve corrispondere al lavoratore un Edr – elemento distinto della retribuzione - (per 14 mensilità) che da marzo passa dallo 0,10% allo 0,30% di paga base e contingenza. L'Edr diventa un elemento retributivo valido a tutti gli effetti, Tfr compreso.

Per quanto riguarda il Fondo Est, si prevede un aumento di 2 euro a carico dei lavoratori (1 euro da giugno 2011 e un altro da gennaio 2012). A partire da questo mese i datori di lavoro che non iscrivono a Est i dipendenti devono aggiungere alla retribuzione un Edr (non assorbibile) pari a 10 euro, per 14 mesi o attivare una copertura sanitaria con le stesse prestazioni di Est. Quanto previsto dalle nuove disposizioni contrattuali sembra essere in linea con la recente circolare 43/2010 del ministero del Lavoro. Anche per Saninpresa è previsto lo stesso meccanismo dell'Edr sostitutivo a favore dei dipendenti di aziende non iscritte, ferma restando la nascita dell'obbligo collegata all'applicazione del contratto territoriale.

Shopping24

Dai nostri archivi