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Questo articolo è stato pubblicato il 09 marzo 2011 alle ore 10:46.
Dimenticare per abitudine la spazzatura sul pianerottolo di casa può costare un processo per il risarcimento dei danni arrecati al condominio.
La corte di Cassazione (Seconda civile, 5474/11 depositata ieri) ha infatti annullato con ordinanza di rinvio la sentenza del comprensivo giudice di pace di Genova che, cinque anni fa, aveva equitativamente rigettato la domanda del legale rappresentante di un palazzo del centro, costretto a convivere con le abitudini di un'inquilina e con gli inevitabili miasmi correlati. Il salomonico verdetto equitativo era peraltro stato avallato due anni dopo dalla
Corte d'appello ligure, sulla base del convincimento che, trattandosi di decisione di buon senso e non urtando «i principi informatori della materia», non c'erano spazi per affermare di diritto, se non altro, il buon gusto di vicinato. Per i giudici di ultima istanza, invece, la questione è ben più seria di come era stata incasellata nel merito: se è vero che della rimozione coatta avrebbe dovuto comunque occuparsi il giudice "bagatellare", la competenza per materia escludeva la decisione dall'ambito della equitatività (primo errore), rendendola, quindi, anche appellabile (seconda censura).
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