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Questo articolo è stato pubblicato il 27 marzo 2011 alle ore 08:15.

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Da martedì rogiti in tutta Italia con il certificato energetico, se, come è preannunciato, sulla Gazzetta Ufficiale di lunedi verrà pubblicato il decreto legislativo sull'«Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce».


L'entrata in vigore del decreto è infatti stabilita (articolo 43) per «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». L'articolo 11 del nuovo decreto apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attraverso l'introduzione di due previsioni:

- «nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici» (nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica);
«nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica».
Le nuove previsioni si innestano in un sistema normativo impostato sul principio che la legislazione statale è competente a disciplinare il diritto dei contratti e che la legislazione regionale è, invece, competente a disciplinare le modalità da seguire per dotare i fabbricati con l'attestato di certificazione energetica.

Tenendo conto del fatto che solo alcune Regioni hanno emanato norme su questa materia, ne segue che da martedì le nuove disposizioni avranno questo impatto sulla contrattazione immobiliare:
- per le compravendite di immobili ubicati nelle Regioni che hanno emanato una normativa in tema di certificazione energetica, si dovrà continuare ad applicare la legislazione regionale, così come accaduto finora (in Lombardia, ad esempio, si continuerà a doversi allegare l'Ace al rogito), ma con l'aggiunta che i contratti di compravendita dovrebbero essere integrati con la clausola mediante la quale l'acquirente dà atto «di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica» dell'immobile oggetto del suo acquisto;
- per le compravendite di immobili ubicati nelle Regioni che hanno emanato una propria normativa in tema di certificazione energetica, il perimetro applicativo dell'Ace resta definito dalla normativa regionale anche per quel che concerne le eccezioni; anche il contratto che ha per oggetto non l'intera piena proprietà di un immobile ma solo una quota di comproprietà (vedi la Lombardia) dovrebbe continuare a essere un caso nel quale non si dovrà allegare l'Ace (e pure non dovrà essere contenuta la clausola attestante che l'acquirente ha ricevuto le informazioni e la documentazione);
per le compravendite di immobili ubicati nelle Regioni che non hanno emanato una propria normativa in tema di certificazione energetica, la nuova norma statale comporta che l'obbligo di dotazione con l'Ace del fabbricato compravenduto, finora ritenuto derogabile ove l'acquirente lo avesse consentito, diventa inderogabile, così come inderogabile è la nuova regola inerente la necessaria presenza nel contratto della suddetta clausola attestante che l'acquirente ha ricevuto le informazioni e la documentazione.

Tuttavia, in queste ultime Regioni che non hanno una disciplina propria in tema di Ace resta applicabile l'articolo 9 dell'allegato "A" al Dm 26 giugno 2009, secondo il quale il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Ovviamente risponde del proprio operato chi formula dichiarazioni fasulle o chi, con tali dichiarazioni, inganna la controparte.

Per la nuova disciplina diventa illegittima la clausola che contenga una rinuncia dell'acquirente a ottenere le informazioni e la documentazione energetica. Se però il contratto viene firmato senza che l'immobile abbia ottenuto l'Ace (e quindi senza la clausola di attestazione da parte dell'acquirente), non vi sono problemi di invalidità del contratto: vi saranno "solo" problemi di responsabilità per professionisti e venditori.
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LA PAROLA CHIAVEClasse G
La classificazione energetica degli edifici consente di attribuire alle abitazioni una valutazione sull'energia necessaria per il riscaldamento degli spazi. Le classi vanno dalla più virtuosa energeticamente, e quindi economicamente, alla più dispendiosa. Le classi di classificazione energetica sono sette, la classe A è la migliore, la classe G la peggiore.
Per ogni classe viene indicato il consumo annuale di kilowatt/ora per ogni metro quadro, con la specifica dei litri di gasolio necessari al riscaldamento. La classe G, che è la peggiore, prevede un consumo di 16 litri di gasolio l'anno per un metro quadro. La classe A, di contro, prevede un consumo di 3 litri di gasolio l'anno per metro quadro.

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