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Questo articolo è stato pubblicato il 13 aprile 2011 alle ore 18:41.

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Anche l'amministratore di fatto responsabile della bancarotta (Fotogramma)Anche l'amministratore di fatto responsabile della bancarotta (Fotogramma)

Con tre diverse sentenze depositate oggi la Cassazione allarga il perimetro della responsabilità per il reato di bancarotta.
Secondo i giudici di Piazza Cavour (si legga il testo delle sentenze su Guida al diritto), infatti, l'essere un semplice amministratore di fatto, privo dunque dei galloni dell'investitura formale da parte della società, non mette al riparo il manager occulto dal rischio di prendersi una condanna penale per bancarotta. E ancora, l'azione penale per bancarotta può essere esercita anche prima che si arrivi alla sentenza definitiva di fallimento. In ultimo, per la Suprema Corte possono convivere le condanne per falso in bilancio e bancarotta documentale.

Vita dura per i prestanome
Maglie strette dunque per i soggetti che si avvalgono di prestanome per esercitare l'attività di impresa. Secondo la Cassazione, sentenza 15065/2011, il codice civile non esclude che «l'esercizio dei poteri o delle funzioni di amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto». Possibile dunque, a fronte della coesistenza con altri amministratori, questi sì nominati regolarmente che «esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione».

Condanna veloce per gli amministratori
Tempi serrati per il procedimento penale a carico degli amministratori di società fallite. Infatti, secondo la Suprema Corte, sentenza 15061/2011, «se è vero che il reato di bancarotta fraudolenta suppone, di regola, la definitivtà della decisione fallimentare, è del pari certo che l'azione penale può essere esercitata anche prima del passaggio in giudicato della pronuncia, essendo già stata a suo tempo presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta».

Scatta la doppia condanna
Infine, verificatosi il fallimento, il falso in bilancio è assorbito nel reato di bancarotta impropria mentre concorre con i delitti di bancarotta propria documentale (articolo 216 Rd 267/1942). E la circostanza che nella società fallita gli unici creditori fossero «anche soci non esclude affatto la possibilità di una falsa comunicazione sociale rilevante anche in seno alla bancarotta societaria».

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