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Questo articolo è stato pubblicato il 15 aprile 2011 alle ore 08:04.

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Lo spesometro slitta al 1° luglioLo spesometro slitta al 1° luglio

Il differimento di due mesi è stato disposto ieri con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, per consentire il completamento dei «necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento».

I commercianti, dunque, non dovranno più comunicare già dal prossimo 1° maggio al Fisco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi superiori alla soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l'emissione di fattura.
Adeguamento tecnologico sì, ma anche un importante margine di tempo in più per consentire all'Economia di rittoccare il nuovo strumento di accertamento: sul tappeto ci sono sempre le duplicazioni di dati che gli esercenti avrebbero dovuto comunque inviare al fisco. Lo stesso direttore dell'Agenzia (si veda «Il Sole 24 Ore» di mercoledì), aveva annunciato che lo spesometro sarebbe entrato in vigore senza la "duplicazione" delle carte di credito (ma anche probabilmente di altri strumenti tracciabili, come, ad esempio, i pagamenti attraverso assegni bancari). I tempi troppo stretti per una correzione normativa alla tracciabilità degli acquisti sopra i 3.600 euro e l'assenza di un veicolo legislativo su cui fare salire l'esclusione dagli obblighi di comunicazione degli acquisti con mezzi già individuabili dall'amministrazione finanziaria, hanno certamente spinto il direttore delle Entrate a prendere due mesi di tempo in più. Con il decreto "omnibus" all'esame del Senato (quello sulla cultura e le frequenze tv) blindato dal Governo, il primo treno normativo utile per uno spesometro solo "in contanti" potrebbe arrivare per la prima settimana di maggio con il decreto sviluppo.

Il direttore delle Entrate aveva già precisato che nelle intenzioni dell'amministrazione c'era la volontà di ridurre il carico degli obblighi di comunicazione per i contribuenti. In sostanza – secondo Befera – non si sarebbe arrivati a richiedere agli esercenti dati e informazioni su operazioni che all'atto del pagamento sono già tracciate.
Ma per soddisfare questa esigenza, non basta un provvedimento amministrativo, bensì occorre una modifica legislativa. La modifica normativa in arrivo dovrebbe escludere dagli obblighi di comunicazione tutti gli acquisti effettuati con moneta elettronica, i cui dati oggi restano di difficile reperimento da parte del fisco se non passando per le indagini finanziarie.
Cosa diversa per il fisco sarebbe invece spingersi più in avanti, magari prevedendo un sostanziale obbligo per i gestori di carte di credito e di debito di comunicare i dati sulle transazioni effettuate con moneta elettronica. Il recupero di questi dati potrebbe spingere il "grande occhio fiscale" a guardare anche oltre-confine, potendo di fatto monitorare e acquisire i dati degli acquisti e dei servizi effettuati all'estero. Dati che invece oggi sfuggono completamente all'amministrazione.

Si tratta di comprendere, però, se l'esonero della comunicazione riguarderà anche altre modalità di pagamento individuabili dal Fisco, come i pagamenti effettuati con assegni. È logico, infatti, ritenere che se l'acquisto effettuato con carta di credito viene esonerato, anche l'acquisto con assegno bancario dovrebbe seguire la stessa strada, in quanto già "tracciato" dall'amministrazione finanziaria.
Due mesi in più di tempo per la piena operatività dello spesometro, inoltre, consentirebbero ai tecnici di Befera di chiarire e dissipare i numerosi dubbi che oggi accompagnano la tracciabilità dei pagamenti, sia per le operazioni con i consumatori finali, sia per le operazioni tra imprese cosiddette «B2B», già in vigore dal 1° gennaio scorso e per importi superiori ai 25mila euro.

Sul tappeto, ad esempio, ci sarebbe ancora la conferma dell'esclusione dall'obbligo di segnalazione per le operazioni con paesi black list. Sempre per le operazioni tra operatori Iva, c'è poi la questione dell'individuazione dei contratti "collegati" tra loro, così come quella dei contratti periodici. La norma stabilisce che l'operazione è da comunicare quando «i corrispettivi dovuti» in un anno solare sono complessivamente pari o superiori a 3mila euro (25mila euro per il 2010). Questa previsione lascerebbe supporre, visto che si parla di corrispettivi dovuti, che l'obbligo di comunicazione sussiste anche quando non è stato fatturato nulla, oppure quando le operazioni fatturate sono sotto la soglia dei 25mila-3mila euro.

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