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Questo articolo è stato pubblicato il 24 aprile 2011 alle ore 08:16.
La cedolare secca sugli affitti entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno non trova spazio all'interno del modello 730/2011. L'imposta sostitutiva del 20% prevista nel quadro B (colonna 8) relativo ai redditi dei fabbricati è riservata ai soli contratti di affitto di immobili abitativi in provincia dell'Aquila, stipulati in base all'articolo 2, comma 3, della legge 431/98 da soggetti non imprenditori o professionisti.
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La cedolare secca disciplinata dal decreto legislativo 23/2011 e dal provvedimento di attuazione pubblicato lo scorso 7 aprile dall'agenzia delle Entrate andrà indicata nel 730 del prossimo anno. Tra gli obblighi di coloro che hanno deciso o che in questi giorni sono sul punto di decidere se optare o meno per la nuova imposta sostitutiva c'è quello del versamento dell'acconto, da effettuarsi autonomamente mediante F24, nella misura dell'85% della cedolare dovuta per il 2011.
Il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista che ricevono il 730/2011 non hanno alcun obbligo in merito. Il soggetto che presta assistenza fiscale, infatti, salvo una diversa indicazione del dichiarante, è tenuto a calcolare l'acconto Irpef 2011 secondo il metodo storico, vale a dire tenendo presente l'imposta dovuta per il 2010. Sorge quindi il problema di una "sovrapposizione" di due acconti 2011 relativi al medesimo reddito derivante dagli immobili locati, uno sulla cedolare secca e l'altro sull'imposta dichiarata per il 2010.
Non è stato previsto che l'acconto trattenuto attraverso il 730 "sostituisca" quello dovuto a titolo di cedolare secca. La scelta sul da farsi spetta al contribuente. Se si vuole ridurre la misura dell'acconto Irpef, nel rigo F6 del 730 è possibile indicare un importo diverso da quello "automatico", che andrebbe calcolato escludendo dall'imposta dovuta per il 2010 quella relativa al reddito dei fabbricati per i quali si opta per la cedolare secca. Barrando l'apposita casella nel medesimo rigo, si può anche chiedere che il sostituto non prelevi nulla a titolo di acconto 2011.
L'agenzia delle Entrate non si è ancora espressa sulla legittimità di questa "autoriduzione", cosicchè il versamento di un minor acconto potrebbe essere ritenuto insufficiente (e quindi sanzionabile) in relazione all'Irpef effettivamente dovuta per il 2011. Chi non vuole correre rischi e non fare calcoli, lasciando che il sostituto prelevi l'acconto 2011 calcolato sull'imposta 2010, non perde nulla. L'eventuale eccedenza, infatti, sarà comunque rimborsata con il 730 del prossimo anno.
Se per fine settembre si avrà un'idea più precisa del proprio reddito 2011, si può operare sul secondo acconto. Entro il 30 settembre, infatti, è possibile comunicare al sostituto d'imposta di non voler versare il secondo o unico acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quella indicato nel 730-3. Questo vale sia per l'acconto Irpef sia per quello dell'addizionale comunale all'Irpef.
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