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Questo articolo è stato pubblicato il 28 maggio 2011 alle ore 11:57.
Confedilizia fa il punto sui prossimi adempimenti, e sulle relative scadenze, in materia di cedolare secca sugli affitti.
Anzitutto Confedilizia segnala che – con risoluzione n. 59/E – l'Agenzia delle entrate ha istituito i tre codici tributo che dovranno essere usati per versare l'acconto e il saldo della cedolare.
In particolare, la cedolare va pagata indicando nel Modello F24 i seguenti codici:
- 1840 per la prima rata dell'acconto
- 1841 per la seconda rata dell'acconto e per l'acconto in un'unica soluzione
- 1842 per il saldo
Confedilizia ricorda che – per effetto del d.p.c.m. 12.5.'11 – i termini per i versamenti, in acconto e a saldo, da parte delle persone fisiche, risultanti dalla dichiarazione dei redditi nonché quelli relativi al versamento, in acconto e a saldo, della cedolare, sono stati differiti e sono quindi così determinati:
- 6 luglio 2011 (rispetto al precedente termine del 16 giugno), senza alcuna maggiorazione
- 5 agosto 2011 (rispetto al precedente termine del 18 luglio), maggiorando le somme da versa-re dello 0,40%
La risoluzione 59/E precisa che in sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" indicando, quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo 1842 è utilizzabile anche in corri-spondenza degli "importi a credito compensati".
La risoluzione delle Entrate aggiunge che per i codici tributo 1840 e 1842, in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve essere riportato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il nu-mero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, nel suddetto campo oc-corre indicare "0101".
Resta invece fissato al 6 giugno 2011 – ricorda Confedilizia – il termine per:
- registrare, anche ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cedolare, i contratti con termine di registrazione scadente tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011
- regolarizzare le violazioni previste dall'art. 3, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 23/'11, ai fini della non applicabilità delle nuove sanzioni.
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