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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2011 alle ore 08:08.
Doppia scadenza al 6 giugno prossimo. Oltre all'esercizio dell'opzione per la cedolare per alcune categorie di contratti di locazione, entro il medesimo termine devono essere registrati i contratti in nero, se si vogliono evitare le pesanti penalizzazioni previste per la registrazione in ritardo, volontaria o d'ufficio.
L'opzione del 6 giugno riguarda, peraltro, unicamente i soggetti per i quali i termini di registrazione del contratto ovvero della proroga anche tacita dello stesso scadono nel periodo tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011. Al contrario, coloro i quali si trovino in un'annualità intermedia del contratto o, alla data del 7 aprile scorso, abbiano già effettuato la prima registrazione del contratto o la proroga dello stesso nel 2011, non devono presentare alcun modello. Questi si limiteranno a pagare gli acconti di cedolare (entro il 6 luglio) e a confermare l'opzione in sede di dichiarazione 2012 per il 2011 (così la circolare n. 26/E delle Entrate).
I soggetti che devono ancora registrare i contratti di locazione dovranno pertanto inviare il modello Siria in via telematica alle Entrate e non verseranno alcuna imposta di registro. In alternativa, è sempre possibile utilizzare il modello 69 da consegnarsi su supporto cartaceo. Quest'ultimo modello sarà invece l'unico strumento utilizzabile qualora non si verifichino tutte le condizioni prescritte per compilare Siria (per esempio, quando i locatori sono più di tre).
Per i soggetti per i quali nello stesso arco temporale (7 aprile-6 giugno) scadono i termini per registrare la proroga, anche tacita, del contratto, l'unico modulo utilizzabile è il modello 69. L'opzione così esercitata copre tutta la durata contrattuale, salva la possibilità di revoca in una qualsiasi delle annualità contrattuali successive, così come, se non si esercita la scelta entro lunedì prossimo non si perde la possibilità di entrare nel regime sostitutivo in una delle successive annualità contrattuali. Prima dell'esercizio dell'opzione, occorre inviare una lettera raccomandata all'inquilino con la quale si rinuncia all'applicazione degli aggiornamenti del canone.
I soggetti che al 7 aprile scorso hanno invece già registrato il contratto o la proroga dello stesso non hanno alcun adempimento in scadenza il 6 giugno. Ipotizzando, per esempio, un contratto sottoscritto al primo giugno 2010, il locatore potrà limitarsi a non versare l'imposta di registro annuale in scadenza alla fine di giugno 2011, pagare gli acconti di cedolare in scadenza il 6 luglio e il 30 novembre prossimi e confermare la scelta nel modello Unico 2012.
La circolare ha esteso l'ambito della mini proroga delle registrazioni al 6 giugno. Entro questa stessa data, infatti, il locatore che ha in scadenza il pagamento dell'imposta di registro annuale nel periodo compreso tra il 7 aprile e il 6 giugno e non intende optare per la cedolare potrà versare l'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta. Il medesimo differimento sarà applicabile ai locatori che devono registrare la risoluzione del contratto nel suddetto arco temporale. Per questi soggetti si presenta la possibilità di anticipare l'esercizio dell'opzione in sede di registrazione della risoluzione: sarà infatti possibile presentare il modello 69 senza pagare l'imposta di registro.
Si ricorda, infine, che il 6 giugno è anche la data ultima per registrare i contratti in nero o con canone inferiore a quello effettivo nonché i comodati fittizi. Se si "salta" questa scadenza, infatti, la registrazione tardiva comporterà il diritto dell'inquilino a permanere per quattro anni, più altri quattro di proroga tacita, a partire dalla data della registrazione, con un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (dall'80% al 50% in meno del canone di mercato). La registrazione entro il 6 giugno non evita comunque l'applicazione delle sanzioni tributarie, a partire proprio da quella relativa al ritardo di registrazione (da 120% al 240% dell'imposta dovuta).
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