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Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2011 alle ore 20:15.

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Concorso in bancarotta fraudolenta documentale per gli amministratori di una Srl i cui libri contabili sono tenuti in modo tale da mettere a dura prova la capacità del curatore di capire la situazione dell'impresa. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29161 (si legga il testo su Guida al diritto ) non ha dubbi nel confermare la condanna per il più grave reato di bancarotta fraudolenta, anziché semplice, per due membri del consiglio di amministrazione colpevoli di aver consegnato al curatore fallimentare documenti da cui era impossibile desumere gli andamenti economici dell'azienda senza ricorrere a "fonti informative extracontabili". Inutile la difesa dei diretti interessati che hanno tentato di addossare la colpa delle mancate o inesatte annotazioni sia alle carenze di un commercialista poco accorto sia alla "sudditanza" nei confronti di un padre che, benché impossibilitato a rivestire cariche sociali per un precedente fallimento, era il vero dominus della situazione.

Le responsabilità individuale
Paraventi che si rivelano inefficaci. La Cassazione sottolinea, infatti, che l'eventuale imperizia del tecnico non giustifica l'inosservanza dell'obbligo di vigilare sull'attività svolta dal delegato. Allo stesso modo la concorrente responsabilità del genitore non escluderebbe quella degli imputati che esercitavano il ruolo di amministratori di diritto.

Il dolo generico
Non passa neppure il tentativo della difesa di negare la sussistenza di un altro elemento costitutivo del reato: il dolo insito nella consapevolezza di rendere ardua la ricostruzione del patrimonio.

La parziale "trasparenza"
Secondo la suprema Corte la volontà di nascondere la situazione è provata da gravi omissioni, tra cui la mancata registrazione di passaggi di denaro sui conti correnti accesi presso le banche, anche per cifre ragguardevoli. "Sviste" difficili da giustificare con la buona fede. Per finire, i ricorrenti negano che la carenza di annotazioni fosse tale da rendere completamente illeggibile una situazione che poteva essere compresa seppure con qualche "difficoltà", come riconosciuto dallo stesso curatore nella sua relazione. I giudici del "Palazzaccio" chiariscono in proposito che per far scattare il reato non è necessario che i documenti siano completamente "oscuri" ma è sufficiente che gli ostacoli siano tali da essere superabili solo «con l'uso di particolare diligenza». Nel caso specifico era stato necessario il ricorso a estratti bancari e indagini presso i clienti dell'impresa per avere, in modo comunque incompleto e preciso, un quadro sul reale andamento degli affari sociali. La Cassazione conferma dunque la condanna, compreso il divieto di intraprendere per 10 anni attività commerciali o rivestire cariche sociali.

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