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Questo articolo è stato pubblicato il 29 luglio 2011 alle ore 06:43.

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È stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati dagli esecutori dei lavori di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico. La nuova percentuale si applica ai bonifici effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della manovra (articolo 23, comma 8 del decreto legge 98/2011) e modifica la misura della trattenuta, introdotta dal 1° luglio 2010, sui pagamenti che devono obbligatoriamente essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, al fine di consentire al committente dei lavori la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. La ritenuta viene applicata dalla banca o dalla posta in cui viene accreditato il pagamento, cioè da quella dell'impresa che ha effettuato i lavori.
Non va applicata la ritenuta, invece, se il beneficiario della detrazione del 55% è un'impresa, in quanto in questo caso il beneficio Irpef/Ires spetta anche se il pagamento della spesa avviene con mezzi diversi dal bonifico.
Imponibile, ritenuta del 10%
Considerando che la banca o la posta che effettua la ritenuta non conosce l'importo dell'Iva compreso nel bonifico, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta, è forfettariamente calcolata, scorporando dall'importo del bonifico ricevuto l'aliquota Iva del 20%, anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa.
Altre ritenute d'acconto
Nei casi in cui sussiste l'obbligo di applicare la nuova ritenuta, i committenti devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d'acconto a essi applicabili, cioè quella del 20% (se il prestatore è un professionista) o del 4% (se il committente è un condominio), in quanto la normativa speciale della nuova ritenuta, ora del 4%, prevale su quella generale. La riduzione dal 10% al 4%, quindi, comporta un ulteriore vantaggio per i professionisti, che subiscono una riduzione del bonifico solo del 4%, al posto del 20% dell'usuale ritenuta (comunque, calcolata su un imponibile differente), ed elimina l'aumento di trattenuta dal 4% al 10%, che ha colpito, dal 1° luglio 2010, i corrispettivi pagati dai condomìni per le prestazioni relative a contratti di appalto, di opere e servizi.
Nuove iniziative
La ritenuta d'acconto del 4% sui bonifici necessari per le detrazioni del 36% (ristrutturazioni edilizie) o del 55% (risparmio energetico) viene trattenuta dalle banche e dalle poste anche alle imprese e ai professionisti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative, ma questi soggetti non possono scomputarla dalla loro imposta sostitutiva dell'Irpef del 10%, in quanto nei relativi quadri del modello Unico PF 2011 non sono stati previsti nuovi quadri da utilizzare per indicare queste ritenute e non sono state cambiate, rispetto allo scorso anno, le istruzioni dei righi RG30, per le imprese, e RE22, per i professionisti. Queste prevedono che l'imposta sostitutiva del 10% dell'imponibile debba essere versata con il modello F24, con il codice tributo 4025, e non dicono, invece, che questo importo debba essere ridotto della nuova ritenuta del 10%, applicabile dal 1° luglio 2010. Il modello e le istruzioni, quindi, non considerano che la circolare delle Entrate 28 luglio 2010, n. 40/E, ha precisato che «nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'Irpef, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste spa sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva».

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