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Questo articolo è stato pubblicato il 04 agosto 2011 alle ore 06:40.

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D'ora in poi nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza, pubblico impiego e in quelle tributarie, occorrerà anzitutto vedere se il cliente rientra nel l'esenzione dal contributo unificato, in relazione al suo reddito complessivo lordo dell'ultimo anno non superiore a 31.884,48 euro. Ma attenzione: questo limite dovrebbe valere solo per chi vive solo, perché altrimenti dovrebbero essere sommati entro questo "tetto" anche i redditi imponibili di tutti gli altri componenti della famiglia anagrafica. Ove il legale ritenga che il cliente possa usufruire di questa esenzione, lo specificherà nell'atto introduttivo, magari anche allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Ma per gli avvocati – come pure anche per tutti gli altri difensori nelle cause tributarie – le novità in tema di contributo unificato non si esauriscono qui: oltre a un'accurata cernita degli importi da corrispondere in relazione alle nuove tariffe – che pure presentano qualche zona di dubbio – occorrerà ricordare che nell'atto introduttivo, oltre al valore della controversia ai fini della corresponsione del contributo unificato (per non doverlo pagare nella misura rapportata al valore massimo) andrà indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di telefax, indicazione questa peraltro utilissima al fine di ottenere le comunicazioni dalla cancelleria in tempo reale, e praticamente indispensabile quando si agisce fuori sede. E dovrà essere indicato pure il codice fiscale della parte, ricordando che in mancanza di queste indicazioni sarà dovuta in più la metà del contributo unificato.
E non è finita: si sa che il contributo unificato è dovuto soltanto da chi promuove il giudizio, attore o ricorrente, ma il convenuto non può adagiarsi del tutto su tale assioma, perché il relativo pagamento è dovuto anche ogni qual volta venga proposta una domanda ulteriore rispetto all'originaria richiesta, il che avviene allorché il convenuto proponga a propria volta una domanda nei confronti dell'attore o di terzi chiamati in causa. E ciò vale evidentemente anche per l'attore, ove in corso di giudizio sporga una domanda che modifichi e ampli quella originariamente da lui proposta, e ciò è stato adesso ribadito nella manovra anche per la giustizia amministrativa.
Il contributo unificato colpisce ora nuove procedure, in primo luogo le cause di lavoro e assimilate, ma anche la richiesta di separazione coniugale consensuale, la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'esecuzione per consegna e rilascio. Già da non molto si è assistito a una ricaduta deflattiva dell'introduzione del contributo unificato nelle opposizioni all'ordinanza-ingiunzione nell'ambito delle cotravvenzioni stadali, e non è da escludere che ciò possa ripetersi anche nei nuovi settori adesso colpiti, e principalmente per le controversie di lavoro e assimilate più bagatellari, scoraggiando così per il futuro la marea di cause che ultimamente stanno intasando gli uffici giudiziari in questi settori.

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